Avamprogetto 1b

Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 39 pagine

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a) «rifiuti di bordo»: le sostanze e gli oggetti definiti più precisamente alle lettere

b) a f), che il detentore elimina, intende eliminare o deve eliminare;

b) «rifiuti della navigazione»: i rifiuti e le acque di scarico prodotti a bordo

nell’esercizio e nella manutenzione dell’imbarcazione; ne fanno parte i rifiuti della navigazione oleosi e grassi e altri tipi di rifiuti della navigazione;

c) «rifiuti della navigazione oleosi e grassi»: oli usati, acqua di sentina e altri rifiuti

oleosi o grassi quali grassi usati, filtri usati e stracci usati, nonché i recipienti e gli imballaggi di detti rifiuti;

d) «acqua di sentina»: acqua oleosa proveniente dalle sentine nella zona macchine,

dai gavoni, dai cofferdamm e dai compartimenti laterali;

e) «altri rifiuti della navigazione»: acque di scarico domestiche, immondizie

domestiche, fanghi di depurazione, slops e altri rifiuti speciali ai sensi della parte C delle disposizioni d’esecuzione;

f) «rifiuti provenienti dal carico»: rifiuti e acque di scarico provenienti dal carico

a bordo dell’imbarcazione; non ne fanno parte il carico restante, i vapori e i residui del trasbordo ai sensi della parte B delle disposizioni d’esecuzione;

ff) «Vapori»: composti gassosi che evaporano da carichi liquidi (residui gassosi di

un carico liquido);

g) «imbarcazioni»: imbarcazioni per la navigazione interna, imbarcazioni marit-

time o apparecchi galleggianti;1

h) «imbarcazioni passeggeri»: imbarcazioni costruite e predisposte per il traspor-

to di passeggeri;

i) «imbarcazioni marittime»: imbarcazioni ammesse per la navigazione maritti-

ma o costiera e prevalentemente destinate a tale scopo;

j) «centri di ritiro»: installazioni fisse o mobili autorizzate dalle autorità compe-

tenti a ritirare i rifiuti di bordo o i vapori;

k) «conduttore»: persona al comando dell’imbarcazione;

l) «imbarcazione motorizzata»: un’imbarcazione i cui motori principali o ausilia-

ri, ad eccezione di quelli per l’avvolgimento dell’ancora, funzionano a combustione interna;

m) «gasolio»: carburante esente da dazi e tasse destinato alle imbarcazioni per la

navigazione interna;

n) «stazioni di rifornimento»: stazioni presso le quali le imbarcazioni si rifornisco-

no di gasolio;

nn) «esercente del centro di ritiro»: persona che gestisce professionalmente un

centro di ritiro;

1 Cfr. decisione CDNI 2012-I-4