Avamprogetto 1b

Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 39 pagine

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(3) Tutte le transazioni finanziarie concernenti la tassa di eliminazione avvengono in euro.

Art. 4.02

Regolamento finanziario provvisorio

Modificato dalla decisione 2010-II-1

(1) Gli enti nazionali segnalano trimestralmente, vale a dire il 1° febbraio, il 1° maggio, il

1° agosto e il 1° novembre, al Segretariato dell’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento:

a) i quantitativi dei rifiuti oleosi e grassi raccolti ed eliminati nel trimestre precedente;

b) i costi di ritiro e di eliminazione complessivi per i quantitativi indicati ai sensi della lettera a);

c) i quantitativi di gasolio forniti alle imbarcazioni per le quali occorre versare una tassa di eliminazione;

d) il totale delle tasse di eliminazione riscosse;

e) le ripercussioni finanziarie dei provvedimenti giusta l’articolo 6 paragrafo 1 quinto periodo della Convenzione.

Le modalità per la procedura vengono definite dall’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento.

(2) Basandosi sulle segnalazioni giusta il paragrafo 1 e sulla procedura di regolamento

giusta l’articolo 4.04, l’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento determina un regolamento finanziario provvisorio per ogni trimestre trascorso e comunica gli importi agli enti nazionali entro due settimane dall’arrivo delle segnalazioni ai sensi del paragrafo 1.

(3) Gli enti nazionali che devono effettuare un pagamento nel quadro del regolamento

finanziario trimestrale sono tenuti a effettuarlo entro quattro settimane dal ricevimento dell’invito di pagamento in favore degli enti creditori.

Art. 4.03

Regolamento finanziario annuo

Modificato dalla decisione 2010-II-1

(1) Gli enti nazionali presentano il loro bilancio annuo per l’esercizio trascorso al più

tardi entro il 15 ottobre dell’anno in corso al Segretariato dell’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento il quale, in occasione della sua seduta ordinaria, stabilisce il regolamento finanziario per l’anno trascorso.

(2) Gli enti nazionali sono tenuti a effettuare i pagamenti dovuti sulla base del

regolamento finanziario definitivo per l’anno trascorso giusta l’articolo 4.02, paragrafo 3.