Avamprogetto 1b
Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 39 pagine
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Capitolo VI Obblighi del conduttore
Art. 6.01
Divieto di introduzione, di immissione e di rilascio
(1) Dalle imbarcazioni è vietato introdurre o immettere nella via navigabile parti del
carico e rifiuti provenienti dal carico o rilasciare vapori nell’atmosfera.
(2) Sono esclusi dal divieto ai sensi del paragrafo 1
a) l’acqua di lavaggio con residui di carico di merci la cui immissione nella via navigabile è esplicitamente autorizzata giusta l’appendice III;
b) i vapori il cui rilascio nell’atmosfera mediante spurgo è esplicitamente autorizzato giusta l’appendice IIIa, qualora siano rispettate le disposizioni di queste stesse appendici.
(3) Se
a) i materiali per i quali nell’appendice III è prescritto esclusivamente un deposito per il trattamento speciale o
b) i vapori per i quali nell’appendice IIIa è prescritto un degassaggio sono fuoriusciti o rischiano di fuoriuscire, il conduttore deve immediatamente informarne le più vicine autorità competenti.
Nel farlo, deve indicare nel modo più preciso possibile il luogo dell’accaduto, il quantitativo e il tipo di materiale o di vapore fuoriuscito.
(4) In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, possono essere rilasciati vapori se ciò si
rende necessario a seguito di una permanenza inattesa in cantiere o di una riparazione imprevista sul posto ad opera di un cantiere o di altra ditta specializzata e i vapori non possono essere portati a un centro di ritiro. A tal fine vanno osservate le disposizioni dell’appendice IIIa A 4 e della sottosezione 7.2.3.7 dell’ADN.
Art. 6.03
Certificato di scarico
(1) Ogni imbarcazione scaricata nella zona di validità della presente Convenzione deve
avere a bordo un certificato di scarico valido che dev’essere emesso secondo il modello dell’appendice IV.
Il certificato di scarico va conservato a bordo per almeno sei mesi dopo l’emissione.