Avamprogetto 1b

Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 39 pagine

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d’acqua in virtù delle norme di scarico e delle prescrizioni di deposito e di ritiro di cui all’appendice III;

bb) la cisterna degassata se l’imbarcazione ha trasportato merci i cui vapori non possono essere spurgati nell’atmosfera in virtù delle norme di degassaggio e delle prescrizioni di deposito e di ritiro di cui all’appendice IIIa.

Inoltre i responsabili di cui al primo periodo sono tenuti a garantire che la stiva sia lavata o la cisterna sia lavata e/o degassata se prima del caricamento la stiva o la cisterna era stata lavata o degassata secondo un accordo ai sensi dell’articolo 7.02 paragrafo 2.

(3) Per l’applicazione dei paragrafi 1 e 2 vigono le seguenti eccezioni:

a) i precedenti paragrafi 1 e 2 non si applicano alle stive e alle cisterne delle

imbarcazioni che effettuano trasporti esclusivi, purché in un carico successivo i vapori ai sensi dell’appendice IIIa siano catturati dall’impianto di trasbordo e non siano rilasciati nell’atmosfera. Il vettore deve poterlo dimostrare per iscritto;

b) il precedente paragrafo 2 non si applica alle stive e alle cisterne delle imbarcazioni che effettuano trasporti compatibili, purché in un carico successivo i vapori ai sensi dell’appendice IIIa siano catturati dall’impianto di trasbordo e non siano rilasciati nell’atmosfera. Il vettore deve poterlo dimostrare per iscritto. In questo caso, nel certificato di scarico deve essere apposta una crocetta nel campo 6b). Il documento deve essere conservato a bordo fino allo scarico del successivo trasporto compatibile;

c) se al momento dello scaricamento il carico successivo non è ancora noto, ma presumibilmente si tratterà di un carico compatibile, l’applicazione del paragrafo 2 può essere rimandata. Il noleggiatore (per un carico liquido) o il destinatario del carico (per le merci secche) deve designare provvisoriamente un centro di ritiro per l’acqua di lavaggio o per un degassaggio, che va registrato nel certificato di scarico. Inoltre nel certificato di scarico deve essere apposta una crocetta nel campo 6c). Non occorre indicare la quantità al numero 9. Se, prima che il vettore faccia rotta verso il centro di ritiro indicato nel certificato di scarico, è comprovato che il carico successivo è compatibile, occorre darne riscontro nel campo 13 del certificato di scarico. In questo caso non è necessario lavare né degassare. In caso contrario si applicano pienamente le disposizioni sul lavaggio o sul degassaggio.

La prova riguardante la compatibilità del carico successivo deve essere conservata a bordo fino allo scarico del carico successivo compatibile.