Avamprogetto 1b

Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 39 pagine

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Parte A Raccolta, deposito e ritiro di rifiuti oleosi e grassi prodotti nell’esercizio dell’imbarcazione

Capitolo I Obblighi dei centri di ritiro

Art. 1.01

Certificato di deposito

Gli esercenti dei centri di ritiro certificano all’imbarcazione, nel libretto di controllo degli oli usati di cui all’appendice I, il deposito dei rifiuti oleosi e grassi prodotti nell’esercizio dell’imbarcazione.

Capitolo II Obblighi del conduttore

Art. 2.01

Divieto di introduzione e di immissione

(1) È vietato introdurre o immettere dalle imbarcazioni nella via navigabile rifiuti oleosi e

grassi prodotti nell’esercizio dell’imbarcazione.

(2) Se i rifiuti menzionati nel paragrafo 1 sono fuoriusciti o rischiano di fuoriuscire, il

conduttore deve informarne senza indugio le più vicine autorità competenti. Nel farlo, deve indicare nel modo più preciso possibile il luogo dell’accaduto, il quantitativo e il tipo di materiale fuoriuscito.

(3) È esclusa dal divieto ai sensi del paragrafo 1 l’immissione nella via navigabile di

acqua separata proveniente da imbarcazioni autorizzate all’eliminazione dell’acqua di sentina oleosa, qualora il contenuto massimo di olio residuo della fuoriuscita corrisponda sempre alle disposizioni nazionali e senza che venga diluito precedentemente.

Art. 2.02

Raccolta e trattamento a bordo