Avamprogetto 1b
Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 39 pagine
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Nel caso di imbarcazioni senza equipaggio proprio, il certificato può essere
conservato dal vettore anche in altro luogo che non sia a bordo.
(2) Nel caso dello scarico di resti, del deposito e del ritiro di rifiuti provenienti dal
carico, vanno applicate,
a) per il lavaggio, le norme di scarico e le prescrizioni di deposito e di ritiro
dell’appendice III;
b) per il degassaggio, le disposizioni e le norme di degassaggio dell’appendice IIIa.
(3) Una volta caricata, l’imbarcazione può proseguire il viaggio solo se il conduttore ha
verificato che i residui del trasbordo sono stati rimossi.
(4) Una volta scaricata, l’imbarcazione può proseguire il viaggio solo se il conduttore
conferma nel certificato di scarico che il carico restante e i residui del trasbordo sono stati ripresi.
(5) Le disposizioni del paragrafo 4 non sono applicate alle imbarcazioni che effettuano
trasporti esclusivi.
(6) Se le stive o le cisterne
a) vengono lavate e se l’acqua di lavaggio non può essere immessa nelle acque giusta le norme di scarico e le prescrizioni di deposito e di ritiro dell’appendice III, l’imbarcazione può proseguire il viaggio solo se il conduttore conferma nel certificato di scarico che l’acqua di lavaggio è ripresa o se gli è stato assegnato un centro di ritiro;
b) vengono degassate conformemente alle norme di degassaggio dell’appendice IIIa, l’imbarcazione può proseguire il viaggio solo se il conduttore conferma nel certificato di scarico che le cisterne sono state degassate o se gli è stato assegnato un centro di ritiro per il degassaggio.
(7) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 4 non sono applicate alle navi che, per tipologia e
sistema di costruzione, sono idonee e vengono utilizzate per:
a) il trasporto di container;
b) il trasporto di carichi mobili (ro-ro), di collettame, di carichi pesanti o apparecchi ingombranti;
c) la fornitura di carburanti, acqua potabile e provviste di bordo a imbarcazioni marittime e a imbarcazioni per la navigazione interna (navi di rifornimento);
d) la raccolta di rifiuti oleosi o grassi delle imbarcazioni marittime o per la navigazione interna;