Avamprogetto 1b

Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 39 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 28Fedlex · Progetto

Nel caso di imbarcazioni senza equipaggio proprio, il certificato può essere

conservato dal vettore anche in altro luogo che non sia a bordo.

(2) Nel caso dello scarico di resti, del deposito e del ritiro di rifiuti provenienti dal

carico, vanno applicate,

a) per il lavaggio, le norme di scarico e le prescrizioni di deposito e di ritiro

dell’appendice III;

b) per il degassaggio, le disposizioni e le norme di degassaggio dell’appendice IIIa.

(3) Una volta caricata, l’imbarcazione può proseguire il viaggio solo se il conduttore ha

verificato che i residui del trasbordo sono stati rimossi.

(4) Una volta scaricata, l’imbarcazione può proseguire il viaggio solo se il conduttore

conferma nel certificato di scarico che il carico restante e i residui del trasbordo sono stati ripresi.

(5) Le disposizioni del paragrafo 4 non sono applicate alle imbarcazioni che effettuano

trasporti esclusivi.

(6) Se le stive o le cisterne

a) vengono lavate e se l’acqua di lavaggio non può essere immessa nelle acque giusta le norme di scarico e le prescrizioni di deposito e di ritiro dell’appendice III, l’imbarcazione può proseguire il viaggio solo se il conduttore conferma nel certificato di scarico che l’acqua di lavaggio è ripresa o se gli è stato assegnato un centro di ritiro;

b) vengono degassate conformemente alle norme di degassaggio dell’appendice IIIa, l’imbarcazione può proseguire il viaggio solo se il conduttore conferma nel certificato di scarico che le cisterne sono state degassate o se gli è stato assegnato un centro di ritiro per il degassaggio.

(7) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 4 non sono applicate alle navi che, per tipologia e

sistema di costruzione, sono idonee e vengono utilizzate per:

a) il trasporto di container;

b) il trasporto di carichi mobili (ro-ro), di collettame, di carichi pesanti o apparecchi ingombranti;

c) la fornitura di carburanti, acqua potabile e provviste di bordo a imbarcazioni marittime e a imbarcazioni per la navigazione interna (navi di rifornimento);

d) la raccolta di rifiuti oleosi o grassi delle imbarcazioni marittime o per la navigazione interna;