Avamprogetto 1b

Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 39 pagine

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(4) Se dopo il periodo di scarico o dopo i giorni di stallia concordati, il destinatario del

carico o il noleggiatore non restituisce l’imbarcazione conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 7.03, il vettore può ripristinare o far ripristinare le condizioni prescritte per l’imbarcazione. Tutte le spese occasionate, comprese quelle di controstallia, sono a carico del destinatario del carico o del

noleggiatore, sempreché non siano imputabili a una colpa del vettore

dell’imbarcazione.

Art. 7.05

Residui di carico, acque di lavaggio e degassaggio

(1) Per merci secche, il destinatario del carico è tenuto a ritirare le acque di lavaggio

derivanti dal lavaggio conformemente all’articolo 7.04 paragrafo 2 o, d’intesa con il vettore dell’imbarcazione, a indicare al conduttore un centro di ritiro.

(2) Nel contratto di trasporto, il noleggiatore di un carico liquido è tenuto a indicare al

vettore dell’imbarcazione un centro di ritiro delle acque di lavaggio derivanti dal lavaggio conformemente all’articolo 7.04 paragrafo 2.

(2a) Nel contratto di trasporto, il noleggiatore di un carico liquido da cui si producono

vapori che rendono necessario un degassaggio

conformemente all’articolo 7.04 paragrafo 2 è tenuto a indicare al vettore

dell’imbarcazione un centro di ritiro presso il quale l’imbarcazione deve essere degassata dopo lo scarico (comprensivo dello scarico di resti e della rimozione dei residui del trasbordo).

(3) Il centro di ritiro deve trovarsi nelle vicinanze dell’impianto di trasbordo o sul

percorso che conduce al prossimo impianto di trasbordo raggiungibile

dall’imbarcazione.

Art. 7.06

Spese

(1) Per merci secche, il destinatario del carico sostiene le spese causate dallo scarico dei

resti e dal lavaggio delle stive conformemente all’articolo 7.04 nonché dal ritiro delle acque di lavaggio conformemente all’articolo 7.05 paragrafo 1, comprese eventuali spese di attesa e di deviazione. Lo stesso vale anche per le spese dovute alle acque di precipitazione penetrate nelle stive dopo l’inizio delle operazioni di carico e prima della fine di quelle di scarico in base all’articolo 7.03 paragrafo 1, se non era stato concordato un trasporto coperto.