Avamprogetto 1b
Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 39 pagine
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Nel caso di trasporti esclusivi per lo stesso noleggiatore, questi è tenuto a ritirare a proprie spese, prima delle operazioni di carico, le acque di precipitazione che sono penetrate nelle stive una volta terminato lo scarico precedente.
(2) Per carichi liquidi, il noleggiatore sostiene le spese causate dallo scarico dei resti e,
a) in caso di lavaggio, le spese
aa) del lavaggio delle cisterne conformemente all’articolo 7.04 paragrafo 2 nonché
bb) del ritiro delle acque di lavaggio conformemente all’articolo 7.05 paragrafo 2;
b) in caso di degassaggio, le spese del degassaggio delle cisterne conformemente all’articolo 7.04 paragrafo 2 in combinato disposto con l’articolo 7.05 paragrafo 2a; comprese eventuali spese di attesa e di deviazione.
(3) Sono a carico del vettore dell’imbarcazione le spese causate dal deposito delle acque di lavaggio provenienti da stive e da cisterne o le spese per il degassaggio delle cisterne non conformi alle norme prescritte.
Art. 7.07
Accordo fra il noleggiatore e il destinatario del carico
Il noleggiatore e il destinatario del carico possono concordare una ripartizione degli obblighi diversa da quella prevista dal presente annesso, sempreché non ne risultino conseguenze per il vettore dell’imbarcazione.
Art. 7.08
Trasferimento dei diritti e degli obblighi del noleggiatore
o del destinatario del carico all’esercente dell’impianto di trasbordo
Quando il noleggiatore o il destinatario del carico fa capo alle prestazioni di un impianto di trasbordo per le operazioni di carico o di scarico di un’imbarcazione, l’esercente di tale impianto subentra nei diritti e negli obblighi del noleggiatore o del destinatario del carico di cui all’articolo 7.01 paragrafo 1 nonché agli articoli 7.03, 7.04 e 7.05. Per quanto riguarda le spese di cui all’articolo 7.06, questa surrogazione legale vale unicamente per l’evacuazione e il ritiro dei residui del trasbordo.