Avamprogetto 1b

Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 39 pagine

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Negli altri casi, è autorizzata l’immissione nelle acque delle acque di scarico domestiche.

(4) Il divieto ai sensi del paragrafo 3 non si applica alle imbarcazioni passeggeri munite di

impianti di depurazione a bordo omologati che rispettano i valori limite e di controllo di cui all’appendice V.

(5) Il divieto ai sensi del paragrafo 3 non si applica alle imbarcazioni marittime

ormeggiate nei porti di mare situati sulle vie navigabili marittime e che sottostanno alla Convenzione internazionale sulla prevenzione dell’inquinamento causato da navi (MARPOL).

Art. 9.024

Deroghe al divieto di immissione delle acque di scarico domestiche

Per le imbarcazioni giusta l’articolo 9.01 paragrafo 3 per le quali il rispetto del divieto d’immissione per le acque di scarico domestiche è di difficile attuazione pratica o causerebbe costi sproporzionatamente elevati, gli Stati parte possono concordare una procedura adeguata per eccezioni e stabilire le condizioni alle quali tali eccezioni si possono considerare equivalenti.

Art. 9.03

Raccolta e trattamento a bordo, deposito presso i centri di ritiro

Modificato dalla decisione 2013-II-6

(1) Il conduttore deve garantire che i rifiuti menzionati all’articolo 9.01 paragrafo 1 siano

raccolti e depositati separatamente. Se possibile, le immondizie domestiche vanno consegnate separando la carta, il vetro, altri materiali riciclabili e altri rifiuti.

(2) È vietato bruciare a bordo i rifiuti menzionati nell’articolo 9.01 paragrafo 1.

(3) Gli esercenti di imbarcazioni passeggeri munite di impianti di depurazione a bordo

giusta l’appendice V, devono provvedere essi stessi in maniera adeguata al deposito regolamentare dei fanghi di depurazione contro certificato, in base alle disposizioni nazionali.

(4) Il conduttore di un’imbarcazione passeggeri soggetta al divieto di immissione di acque

di scarico domestiche ai sensi dell’articolo 9.01 paragrafo 3 deve garantire che le acque di scarico domestiche a bordo dell’imbarcazione siano raccolte in modo adeguato e depositate presso un centro o impianto di ritiro di cui all’articolo 8.02 paragrafo 3, se l’imbarcazione passeggeri non dispone di un impianto di depurazione a bordo giusta l’articolo 9.01 paragrafo 4.

4 Cfr. decisione CDNI 2013-II-5