Avamprogetto 1b

Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 39 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto

Su proposta dell’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento, la Conferenza formula raccomandazioni all’indirizzo degli Stati parte in merito all’adeguamento della rete esistente dei centri di ritiro.

(4) La Conferenza decide delle controversie relative all’interpretazione e all’applicazione

della presente Convenzione nonché delle controversie all’interno dell’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento, senza che ciò possa compromettere il regolamento finanziario provvisorio in corso.

(5) La Conferenza adotta all’unanimità un regolamento interno.

(6) La Conferenza elabora il preventivo per l’anno successivo. Le Parti contribuiscono in

parti uguali.

Art. 15

Segretariato

Ai fini della presente Convenzione, le mansioni di segretariato della Conferenza delle Parti contraenti sono assunte dal segretariato della Commissione centrale per la navigazione del Reno.

Sanzioni

Art. 16

Sanzioni

Gli Stati parte perseguono conformemente alle loro disposizioni nazionali le infrazioni commesse sul loro territorio contro gli ordini e i divieti risultanti dalla presente Convenzione e dalle disposizioni d’esecuzione.

Disposizioni finali

Art. 17

Firma, ratifica e adesione

(1) La presente Convenzione è aperta alla firma della Repubblica federale di Germania,

del Regno del Belgio, della Repubblica francese, del Granducato del Lussemburgo, del Regno d’Olanda e della Confederazione Svizzera dal 1° giugno 1996 al 30 settembre 1996.