Avamprogetto 1b
Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 39 pagine
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(2) Se il destinatario del carico non ritira direttamente le acque di lavaggio che non
possono essere immesse nelle vie navigabili, l’esercente del centro di ritiro certifica all’imbarcazione il ritiro delle acque di lavaggio. L’esercente del centro di ritiro deve conservare per almeno sei mesi dall’emissione una copia del certificato di scarico compilato e sottoscritto da se stesso, dal destinatario del carico e dal conduttore.
(3) Se all’imbarcazione è stato assegnato un centro di ritiro per il degassaggio, l’esercente
del centro attesta nel certificato di scarico il degassaggio dell’imbarcazione.
L’esercente deve conservare per almeno sei mesi dall’emissione una copia del certificato di scarico compilato e sottoscritto da se stesso e dal conduttore.
Art. 7.02
Messa a disposizione dell’imbarcazione
Modificato dalla decisione 2015-II-3
(1) Il vettore mette a disposizione del noleggiatore l’imbarcazione con una norma di
scarico tale da consentire che il carico sia trasportato e consegnato senza subire danni. Di regola queste condizioni si realizzano con «stive spazzate» o «cisterne prosciugate» e quando l’imbarcazione è libera da qualsiasi residuo di trasbordo.
(2) È possibile accordarsi preliminarmente, per iscritto, su norme di scarico più esigenti,
sul lavaggio o sul degassaggio. Una copia di questo accordo deve essere conservata a bordo dell’imbarcazione almeno fino alla compilazione del certificato di scarico, una volta effettuato lo scarico e la pulizia della medesima.
(3) Con l’avvio delle operazioni di carico, si considera che l’imbarcazione sia stata messa
a disposizione dal vettore alle condizioni previste nei paragrafi 1 o 2.
Art. 7.03
Carico e scarico
(1) Il carico e lo scarico di un’imbarcazione contemplano anche le misure necessarie allo
scarico dei resti e,
a) in caso di lavaggio, al lavaggio o,
b) in caso di degassaggio, al degassaggio
previste dalle disposizioni della presente parte B. Il carico restante deve, nella misura del possibile, essere aggiunto al carico.