Avamprogetto 1b
Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 39 pagine
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(5) Gli emendamenti agli annessi della presente Convenzione entrano in vigore alla data
convenuta, ma al più tardi nove mesi dopo che sono stati adottati, sempreché nessuno Stato parte notifichi al depositario entro sei mesi che respinge l’emendamento.
Art. 20
Denuncia
(1) Qualsiasi Stato parte può denunciare la presente Convenzione, mediante notifica al
depositario, in ogni momento successivo alla scadenza di cinque anni dal giorno in cui la Convenzione è entrata in vigore per detta Parte.
(2) La denuncia entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un
anno a decorrere dal deposito della notifica, ma al più presto al termine del regolamento finanziario annuale per il precedente anno d’esercizio o al termine di un periodo di tempo più lungo fissato nella notifica.
Art. 21
Depositario
(1) Il segretario generale della Commissione centrale per la navigazione del Reno è
depositario della presente Convenzione. Provvede affinché il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione siano messi a verbale e trasmette una copia certificata conforme di tali strumenti nonché del protocollo di deposito a tutte le Parti elencate nell’articolo 17 paragrafo 1 nonché a tutte le Parti che hanno aderito alla presente Convenzione.
(2) Il depositario trasmette copie certificate conformi della presente Convenzione nelle
lingue di cui all’articolo 22 a tutte le Parti elencate nell’articolo 17 paragrafo 1 e a tutte le altre Parti che hanno aderito alla presente Convenzione.
(3) Il depositario trasmette o comunica senza indugio alle Parti elencate nell’articolo 17
paragrafo 1 nonché a tutte le Parti che hanno aderito alla presente Convenzione:
a) qualsiasi altra firma nonché la data di tale firma;
b) tutti i documenti di cui all’articolo 19 paragrafo 2;
c) i testi di qualsiasi emendamento alla presente Convenzione e ai relativi annessi nelle lingue di cui all’articolo 22;
d) la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione nonché degli emendamenti alla Convenzione e ai relativi annessi;