Avamprogetto 1b
Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 39 pagine
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(2) La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione
degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il segretario generale della Commissione centrale per la navigazione del Reno.
(3) Dopo l’entrata in vigore, la presente Convenzione è aperta all’adesione di tutti gli Stati
le cui vie navigabili interne sono collegate con quelle degli Stati contraenti. Gli strumenti d’adesione sono depositati presso il segretario generale della Commissione centrale per la navigazione del Reno.
Art. 18
Entrata in vigore
La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese a
decorrere dal deposito dell’ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione degli Stati contraenti. Per gli altri Stati parte, entra in vigore il primo giorno del secondo mese a decorrere dal deposito dello strumento di adesione.
Art. 19
Emendamenti alla Convenzione e ai relativi annessi
(1) Ogni Stato parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione e ai relativi
annessi. Le proposte d’emendamento sono esaminate dalla Conferenza delle Parti contraenti.
(2) Il tenore di qualsiasi proposta di emendamento e la motivazione sono sottoposti al
depositario che li trasmette agli Stati parte al più tardi tre mesi prima dell’inizio della Conferenza. Il depositario trasmette inoltre alle Parti tutti i pareri pervenutigli in merito alla proposta.
(3) Gli emendamenti alla presente Convenzione e ai relativi annessi sono adottati
all’unanimità.
(4) Gli emendamenti alla presente Convenzione sono sottoposti alla ratifica,
all’accettazione o all’approvazione degli Stati parte. Entrano in vigore il primo giorno del sesto mese a decorrere dal deposito dell’ultimo strumento di ratifica,
accettazione o approvazione presso il depositario.