Avamprogetto 1b
Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 39 pagine
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15 °C, arrotondato al litro successivo), luogo e data, firma del conduttore e della stazione di rifornimento.
(2) La ricevuta emessa dallo SPE-CDNI per la transazione va allegata al certificato. Una
copia del certificato e della ricevuta va al conduttore, che deve conservarla a bordo per almeno dodici mesi, un’altra resta per almeno dodici mesi alla stazione di rifornimento.
(3) Se si applica la procedura scritta ai sensi dell’articolo 3.03, paragrafo 6, la stazione di
rifornimento annota sul certificato che l’esercente dell’imbarcazione non ha versato la tassa di eliminazione.
(4) La concordanza tra i quantitativi di gasolio di cui si sono rifornite le imbarcazioni e il
totale delle tasse di eliminazione versate è verificata dall’ente nazionale o
dall’autorità competente sulla scorta dei certificati di rifornimento di gasolio che la stazione deve presentare.
(5) L’autorità competente può verificare a bordo delle imbarcazioni il pagamento della
tassa di eliminazione e i quantitativi eliminati di rifiuti oleosi e grassi prodotti nell’esercizio dell’imbarcazione, in particolare comparando i viaggi registrati negli appositi documenti di bordo con le indicazioni contenute nel certificato di rifornimento di gasolio.
(6) L’ente nazionale o l’autorità competente possono controllare presso i centri di ritiro le
indicazioni relative ai quantitativi eliminati e i costi dell’eliminazione sulla base dei documenti adeguati.
(7) L’ente nazionale o l’autorità competente possono controllare presso le stazioni di
rifornimento le indicazioni relative ai quantitativi di gasolio forniti a imbarcazioni soggette al pagamento della tassa.
(8) I dettagli delle procedure presentate in questo articolo vanno fissati all’interno di ogni
Stato d’intesa con l’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento.
Capitolo IV
Regolamento finanziario internazionale
Art. 4.01
Ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento
Modificato dalla decisione 2010-II-1
(1) L’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento si riunisce una
volta all’anno durante l’ultimo trimestre per approvare il regolamento dell’anno precedente e, se del caso, proporre alla Conferenza delle Parti contraenti una modifica della tassa di eliminazione e un adeguamento eventualmente necessario
dell’attuale rete di centri di ritiro, tenendo conto delle esigenze della navigazione e dell’economicità dell’eliminazione. L’ufficio può riunirsi su proposta del Segretariato od ogniqualvolta lo richiedano i rappresentanti di due enti nazionali.
(2) L’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento stabilisce
procedure e modalità unitarie per l’esecuzione del regolamento finanziario provvisorio e annuo.