Avamprogetto 1b
Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 39 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 19Fedlex · Progetto
Art. 3.01
Definizioni
Ai sensi del presente capitolo:
a. l’«esercente dell’imbarcazione» è la persona fisica o giuridica che si assume le spese correnti in relazione con l’esercizio dell’imbarcazione, segnatamente per l’acquisto del carburante; a titolo sostitutivo, il proprietario dell’imbarcazione;
b. lo «SPE-CDNI» è un sistema di pagamento elettronico che comprende conti (conti ECO), carte magnetiche (EcoCard) e terminali elettronici mobili.
Art. 3.02
Enti nazionali
L’ente nazionale riscuote la tassa di eliminazione e sottopone all’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento proposte per stabilire la rete nazionale dei centri di ritiro necessaria. Inoltre, l’ente ha soprattutto il compito, in base a un modello internazionale unitario, di rilevare regolarmente i quantitativi eliminati di rifiuti oleosi e grassi prodotti nell’esercizio dell’imbarcazione e il totale delle tasse di eliminazione riscosse. L’ente nazionale o l’autorità competente in base alle disposizioni nazionali sorveglia i costi dell’eliminazione. L’ente nazionale è rappresentato nell’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento e deve in particolare versare nel momento stabilito agli altri enti nazionali gli importi di perequazione finanziaria provvisori e definitivi accertati dall’ufficio.
Art. 3.03
Riscossione della tassa di eliminazione
Modificato dalla decisione 2015-I-3
(1) La tassa di eliminazione è di 7,5 euro (più IVA) per 1000 l di gasolio forniti. Il volume
del gasolio venduto corrisponde al volume a 15 °C.
(2) Il debitore della tassa di eliminazione è l’esercente dell’imbarcazione.
(3) La tassa di eliminazione va versata alla stazione di rifornimento, e deve essere
proporzionale alla quantità di gasolio fornita.
(4) La tassa di eliminazione è versata tramite lo SPE-CDNI, gestito dagli enti nazionali. (5) La procedura per il versamento della tassa di eliminazione tramite SPE-CDNI poggia
sul principio del pagamento di un importo adeguato da parte dell’esercente
dell’imbarcazione a un ente nazionale, con il quale si saldano le tasse di eliminazione dovute in futuro. La procedura comprende i seguenti elementi:
a) l’apertura di un conto ECO da parte dell’esercente dell’imbarcazione o del suo incaricato presso un ente nazionale di sua scelta;
b) l’emissione, da parte di tale ente nazionale, di una o più EcoCard che danno accesso al conto ECO per la transazione;
c) il versamento di un importo sufficiente da parte dell’esercente
dell’imbarcazione o del suo incaricato a favore di tale conto ECO sul