Avamprogetto 1b
Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 39 pagine
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Art. 7
Finanziamento del ritiro e dell’eliminazione di altri rifiuti
della navigazione
(1) Nei porti, nei centri di trasbordo, nei bacini di sosta e nelle chiuse, non è riscossa
alcuna tassa particolare per il ritiro e l’eliminazione di immondizia domestica.
(2) In vista del ritiro e dell’eliminazione di altri rifiuti speciali, gli Stati parte adottano
normative concertate al fine di disciplinare il sistema di finanziamento, integrando i costi per il ritiro e l’eliminazione di tali rifiuti nelle tasse portuali o nelle tasse d’attracco oppure imputandoli in altro modo all’imbarcazione, a prescindere dal fatto che questa depositi o meno tali rifiuti.
(3) In caso di imbarcazioni passeggeri, i costi per il ritiro e l’eliminazione di fanghi di
depurazione e di acque di scarico domestiche, di immondizie domestiche e di altri rifiuti speciali possono essere imputati separatamente al conduttore.
(4) I costi per il ritiro e l’eliminazione di slops possono essere imputati separatamente al
conduttore.
Art. 8
Finanziamento dello scarico di resti, del lavaggio, del degassaggio nonché del ritiro e dell’eliminazione di rifiuti provenienti dal carico
(1) Il noleggiatore o il destinatario del carico assumono i costi derivanti dallo scarico di
resti e dal lavaggio dell’imbarcazione nonché del ritiro e dell’eliminazione di rifiuti provenienti dal carico conformemente alla parte B delle disposizioni d’esecuzione. (1a) Il noleggiatore si assume i costi derivanti dal degassaggio dell’imbarcazione
conformemente alla parte B delle disposizioni d’esecuzione.
(2) Se, prima delle operazioni di carico, l’imbarcazione non è stata scaricata secondo le
vigenti norme in materia e se il destinatario del carico precedentemente trasportato o il noleggiatore hanno adempito i loro obblighi, il vettore si assume i costi per lo scarico di resti e,
a) in caso di lavaggio, i costi per il lavaggio o,
b) in caso di degassaggio, i costi per il degassaggio
dell’imbarcazione nonché i costi per il ritiro e l’eliminazione dei rifiuti provenienti dal carico.
Art. 9
Enti nazionali