Avamprogetto 1b
Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 39 pagine
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(2) Durante il carico, il noleggiatore deve controllare che l’imbarcazione rimanga libera
da residui di trasbordo. Se tuttavia ne derivano residui, dopo il carico il noleggiatore s’incarica di eliminarli, salvo nel caso in cui un accordo disponga altrimenti.
(3) Durante lo scarico, il destinatario del carico deve controllare che l’imbarcazione
rimanga libera da residui di trasbordo. Se tuttavia ne derivano residui, il destinatario del carico s’incarica della loro eliminazione. I residui di trasbordo, nella misura del possibile, devono essere aggiunti al carico.
Art. 7.04 3
Restituzione dell’imbarcazione
Modificato dalla decisione 2016-I-5
(1) Nel caso di merci secche, il destinatario del carico deve controllare che dopo lo
scarico la stiva venga restituita spazzata o pulita a vuoto conformemente alle norme di scarico e alle prescrizioni di deposito e di ritiro di cui all’appendice III. È tenuto ad accettare eventuali carichi restanti nonché qualsiasi residuo del trasbordo
dell’imbarcazione scaricata.
Nel caso di carichi liquidi, il noleggiatore deve controllare che dopo lo scarico la cisterna venga restituita prosciugata. Salvo disposizione contraria del contratto di trasporto, il conduttore effettua lo scarico, resti compresi, per il tramite di un sistema di prosciugamento. Le tubature per la raccolta del carico restante devono essere munite di un sistema di collegamento conforme al modello 1 dell’appendice II.
Durante l’utilizzazione del sistema di prosciugamento, la contropressione nel sistema di tubature del destinatario del carico non deve superare i 3 bar prima dell’inizio dell’operazione. L’esercente dell’impianto di trasbordo è tenuto a ritirare il carico restante.
(2) Nel caso
a) di merci secche, al destinatario del carico incombe l’obbligo di restituire la stiva lavata se l’imbarcazione ha trasportato merci i cui residui di carico mischiati alle acque di lavaggio non possono essere immessi nei corsi d’acqua in virtù delle norme di scarico e delle prescrizioni di deposito e di ritiro di cui all’appendice III;
b) di carico liquido, incombe al noleggiatore l’obbligo di restituire
aa) la cisterna lavata se l’imbarcazione ha trasportato merci i cui residui di carico mischiati alle acque di lavaggio non possono essere immessi nei corsi
3 Cfr. decisione CDNI 2016-I-4