Avamprogetto 1b

Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 39 pagine

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zioni d’esecuzione deve essere comprovato conformemente alle disposizioni interne dei singoli Stati.

(3) I centri di ritiro si impegnano a ritirare i rifiuti di bordo conformemente alla procedura

fissata nelle disposizioni d’esecuzione.

(4) Gli Stati parte si adoperano affinché i centri di ritiro osservino l’obbligo di ritiro dei

rifiuti di bordo conformemente alle disposizioni nazionali.

Art. 5

Principio del finanziamento

Gli Stati parte introducono una procedura uniforme per finanziare il ritiro e

l’eliminazione dei rifiuti di bordo.

Art. 6

Finanziamento dello scarico di resti, del lavaggio, del degassaggio nonché del ritiro e dell’eliminazione di rifiuti provenienti dal carico

(1) Il ritiro e l’eliminazione dei rifiuti della navigazione oleosi e grassi sono finanziati

mediante una tassa di eliminazione riscossa sulle imbarcazioni motorizzate che utilizzano gasolio; sono escluse le imbarcazioni marittime. L’importo della tassa di eliminazione è uguale in tutti gli Stati parte ed è determinato sulla base della somma dei costi di ritiro e di eliminazione, previa detrazione di eventuali proventi realizzati con la valorizzazione dei rifiuti della navigazione oleosi e grassi, e della quantità di gasolio depositato secondo la procedura di cui alla parte A delle disposizioni

d’esecuzione. L’importo è adeguato all’evoluzione dei costi. Al fine di promuovere la riduzione dei rifiuti, occorre elaborare dei criteri e tenerne conto al momento della determinazione della tassa di eliminazione.

Il prodotto delle tasse versate è usato unicamente per finanziare il ritiro e

l’eliminazione di rifiuti della navigazione oleosi e grassi.

(2) Se del caso, la procedura di cui al paragrafo 1 è riesaminata sulla base delle esperienze

acquisite con l’applicazione del sistema.

(3) Il versamento della tassa di eliminazione autorizza a depositare i rifiuti della

navigazione oleosi e grassi presso i centri di ritiro designati dagli enti nazionali.

(4) Gli Stati parte garantiscono che i conduttori delle imbarcazioni e le stazioni di

rifornimento soddisfino le condizioni di cui alla parte A delle disposizioni

d’esecuzione, in particolare al momento del deposito di gasolio.