Avamprogetto 1b

Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 39 pagine

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conto bancario dell’ente nazionale in questione per il pagamento della tassa di eliminazione;

d) l’addebito della tassa di eliminazione sul conto ECO al momento del rifornimento mediante la EcoCard e lo svolgimento della transazione da parte della stazione di rifornimento per il tramite di un terminale elettronico mobile. A tale scopo, il conduttore dell’imbarcazione consegna l’EcoCard alla stazione di rifornimento durante la procedura di rifornimento.

(6) In deroga al paragrafo 4, nei casi seguenti il versamento della tassa di eliminazione da

parte dell’esercente dell’imbarcazione avviene secondo una procedura scritta:

a) lo SPE-CDNI è guasto o fuori servizio;

b) il conduttore dell’imbarcazione non presenta un’EcoCard oppure l’EcoCard presentata non è valida;

c) il credito sul conto ECO non è sufficiente.

(7) Nei casi indicati al paragrafo 6, la stazione di rifornimento trasmette entro sette giorni

all’ente nazionale del Paese nel quale è avvenuto il rifornimento i dati necessari per il versamento della tassa di eliminazione concernente la fornitura di gasolio. L’ente nazionale adotta le misure del caso per la riscossione delle tasse dovute.

All’occorrenza, può trasmettere la procedura a uno degli altri enti nazionali.

(8) Per le transazioni che rientrano nei casi illustrati alle lettere b) e c) del paragrafo 6,

l’esercente dell’imbarcazione deve coprire le spese amministrative dell’ente nazionale avente diritto. L’ammontare di tali spese è determinato unitariamente per tutti i contraenti dall’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento.

(9) In singoli casi, per i quali l’applicazione della procedura di cui ai paragrafi 4 e 5 non è

giudicata adeguata dall’ente nazionale, tale ente nazionale può prevedere singole eccezioni al regolamento in relazione alla fornitura di gasolio e al versamento della tassa di eliminazione. Queste eccezioni vanno notificate all’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento e devono soddisfare le altre disposizioni del presente capitolo.

(10) I dettagli delle procedure presentate in questo articolo vanno fissati all’interno di ogni

Stato d’intesa con l’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento.

Art. 3.04

Controllo della riscossione della tassa di eliminazione e

dei costi di ritiro e di eliminazione

(1) A ogni rifornimento di gasolio, la stazione emette un certificato, che deve contenere

almeno le seguenti indicazioni: nome e numero europeo unitario dell’imbarcazione o un altro dato che la identifichi inequivocabilmente, nome dell’esercente o del conduttore, quantitativo di gasolio prelevato/consegnato (in litri in base al volume a