Avamprogetto 1b

Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 39 pagine

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e) il trasporto di gas liquefatti (ADN tipo G),

f) il trasporto di zolfo liquido (a 180 °C), polvere cementizia, ceneri leggere e

merci equiparabili, trasportate come merci sfuse o carico pompabile, a condizione che a bordo si faccia uso di un sistema adatto esclusivamente alle classi merceologiche interessate per il carico, lo scarico e l’immagazzinaggio;

g) il trasporto di sabbia, ghiaia o materiale di dragaggio dal luogo di escavazione

al punto di scarico, se la nave interessata è stata costruita e allestita esclusivamente per questo tipo di trasporto;

purché la nave in questione trasporti anche effettivamente le merci o i carichi menzionati e li abbia trasportati come ultimo carico.

La presente disposizione non si applica al trasporto di carichi misti con imbarcazioni di questi tipi.

In casi specifici l’autorità competente può, in presenza di condizioni equivalenti, esonerare un’imbarcazione dall’applicazione dei paragrafi 1 e 4 nell’ambito

dell’effettuazione di trasporti eccezionali. La prova di questo esonero deve essere tenuta a bordo dell’imbarcazione.

(8) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 4 non sono applicate neanche ai trasporti per i quali lo scarico è effettuato su un’imbarcazione marittima. Il conduttore deve dimostrare l’’avvenuto scarico per mezzo degli appositi documenti di trasporto ed esibire su richiesta i documenti alle autorità di controllo.

Capitolo VII Obblighi del vettore, del noleggiatore, del destinatario del carico e dell’esercente dell’impianto di trasbordo

Art. 7.01

Certificato di ritiro

Modificato dalla decisione 2017-I-5

(1) Nel certificato di scarico di cui all’articolo 6.03, il destinatario del carico certifica all’imbarcazione che le merci, compresi i resti, sono state scaricate e che, nella misura in cui ne sia responsabile, le stive o le cisterne sono state lavate oppure le cisterne sono state degassate e i rifiuti provenienti dal carico sono stati ritirati o, se del caso, è stato designato un centro di ritiro. Il destinatario del carico deve

conservare per almeno sei mesi dall’emissione una copia del certificato di scarico compilato e sottoscritto da se stesso e dal conduttore.