Avamprogetto 1b
Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 39 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 38Fedlex · Progetto
Capitolo X Obblighi dell’esercente del centro di ritiro
Art. 10.01
Ritiro da parte degli appositi centri
(1) L’esercente del centro di ritiro deve garantire che i rifiuti menzionati all’articolo 9.01
paragrafo 1 possano essere depositati separatamente.
(2) L’esercente del centro di ritiro deve certificare al conduttore il deposito di slops in
base alle prescrizioni nazionali.
PARTE D Disposizioni transitorie e deroghe
Capitolo XI Disposizioni transitorie e deroghe
Art. 11.01
Disposizioni transitorie
Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente annesso a seguito degli
emendamenti apportati alla Convenzione per integrare il divieto di rilascio di vapori nell’atmosfera, valgono le seguenti disposizioni transitorie:
a) per i vapori delle merci elencate alla tabella I dell’appendice IIIa il divieto vige dal momento stabilito all’articolo 19 paragrafo 4 della Convenzione per l’entrata in vigore degli emendamenti;
b) per i vapori delle merci elencate alla tabella II dell’appendice IIIa il divieto vige a partire dallo scadere di un periodo di due anni dal momento di cui alla lettera a);
c) per i vapori delle merci elencate alla tabella III dell’appendice IIIa il divieto vige a partire dallo scadere di un periodo di tre anni dal momento di cui alla lettera a).
Art. 11.02
Deroghe