Avamprogetto 1b
Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 39 pagine
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a) presso gli impianti di trasbordo oppure nei porti;
b) presso gli imbarcaderi per le imbarcazioni passeggeri che vi attraccano;
c) presso determinate aree di sosta e chiuse per la navigazione di transito.
(2) Al più tardi entro cinque anni a partire dall’entrata in vigore della presente
Convenzione, gli Stati parte si impegnano a installare o far installare nei porti centri di ritiro per gli slops e per gli altri rifiuti speciali.
(3) Conformemente alle disposizioni dell’articolo 4 paragrafo 1 della presente
Convenzione, al più tardi entro la data indicata all’articolo 9.01 paragrafo 3, gli Stati parte si impegnano a installare o a far installare centri di ritiro per acque di scarico domestiche presso determinati punti d’attracco utilizzati quali aree di sosta abituale o aree di sosta notturna:
a) per imbarcazioni passeggeri cabinate con oltre 50 posti letto;
b) per imbarcazioni passeggeri omologate per il trasporto di oltre 50 passeggeri.
Capitolo IX Obblighi del conduttore
Art. 9.01
Divieto di introduzione e di immissione
(1) È vietato introdurre o immettere dalle imbarcazioni nella via navigabile immondizie
domestiche, slops, fanghi di depurazione e altri rifiuti speciali.
(2) Se i rifiuti menzionati nel paragrafo 1 sono fuoriusciti o rischiano di fuoriuscire, il
conduttore deve informarne senza indugio le più vicine autorità competenti. Nel farlo, deve indicare nel modo più preciso possibile il luogo dell’accaduto, il quantitativo e il tipo di materiale fuoriuscito.
(3) L’immissione di acque di scarico domestiche è vietata:
a) alle imbarcazioni cabinate con oltre 50 posti letto: dal 1° gennaio 2005; e
b) alle imbarcazioni passeggeri omologate per il trasporto di oltre 50 passeggeri: dal 1° gennaio 2010.