Avamprogetto 1b

Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 39 pagine

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Documenti di trasporto

Conformemente all’appendice III, nel contratto di trasporto e nei documenti di trasporto il noleggiatore menziona il nome e il numero a quattro cifre di ogni categoria di beni per la quale ha ordinato il trasporto.

Parte C Raccolta, deposito e ritiro di altri rifiuti prodotti nell’esercizio dell’imbarcazione

Capitolo VIII Disposizioni generali

Art. 8.01

Definizioni

Ai fini dell’applicazione della presente parte si intende per:

a) «acque di scarico domestiche»: acque di scarico provenienti da cucine, sale da

pranzo e lavanderie, nonché acque fecali;

b) «immondizie domestiche»: rifiuti organici e inorganici provenienti dalle

pulizie domestiche e dalla gastronomia di bordo, senza tuttavia componenti di altri rifiuti specifici prodotti nell’esercizio dell’imbarcazione;

c) «fanghi di depurazione»: residui prodotti sull’imbarcazione durante

l’utilizzazione di un impianto di depurazione a bordo;

d) «slops»: miscela che può essere o meno pompata consistente in residui di

carico con resti dell’acqua di lavaggio, ruggine e fango;

e) «altri rifiuti speciali»: rifiuti prodotti durante l’esercizio dell’imbarcazione che

non siano rifiuti oleosi o grassi e rifiuti di cui alle lettere a)–d);

f) «imbarcazioni passeggeri cabinate»: imbarcazioni passeggeri munite di cabine

per il pernottamento di passeggeri.

Art. 8.02

Obblighi degli Stati parte

(1) Gli Stati parte si impegnano a predisporre o a far predisporre installazioni di ritiro per le immondizie domestiche: