Avamprogetto 1b
Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 39 pagine
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Documenti di trasporto
Conformemente all’appendice III, nel contratto di trasporto e nei documenti di trasporto il noleggiatore menziona il nome e il numero a quattro cifre di ogni categoria di beni per la quale ha ordinato il trasporto.
Parte C Raccolta, deposito e ritiro di altri rifiuti prodotti nell’esercizio dell’imbarcazione
Capitolo VIII Disposizioni generali
Art. 8.01
Definizioni
Ai fini dell’applicazione della presente parte si intende per:
a) «acque di scarico domestiche»: acque di scarico provenienti da cucine, sale da
pranzo e lavanderie, nonché acque fecali;
b) «immondizie domestiche»: rifiuti organici e inorganici provenienti dalle
pulizie domestiche e dalla gastronomia di bordo, senza tuttavia componenti di altri rifiuti specifici prodotti nell’esercizio dell’imbarcazione;
c) «fanghi di depurazione»: residui prodotti sull’imbarcazione durante
l’utilizzazione di un impianto di depurazione a bordo;
d) «slops»: miscela che può essere o meno pompata consistente in residui di
carico con resti dell’acqua di lavaggio, ruggine e fango;
e) «altri rifiuti speciali»: rifiuti prodotti durante l’esercizio dell’imbarcazione che
non siano rifiuti oleosi o grassi e rifiuti di cui alle lettere a)–d);
f) «imbarcazioni passeggeri cabinate»: imbarcazioni passeggeri munite di cabine
per il pernottamento di passeggeri.
Art. 8.02
Obblighi degli Stati parte
(1) Gli Stati parte si impegnano a predisporre o a far predisporre installazioni di ritiro per le immondizie domestiche: