Avamprogetto 1b

Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 39 pagine

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o) «rilascio di vapori»: qualsiasi emissione di vapori da una cisterna chiusa che non avvenga contestualmente all’allentamento della cisterna per l’apertura dei boccaporti e per l’esecuzione di misurazioni della concentrazione di vapori né contestualmente all’attivazione delle valvole di sicurezza;

p) «noleggiatore»: persona che ha conferito il mandato di trasporto;

q) «vettore»: persona che si assume professionalmente il trasporto di merci;

r) «destinatario del carico»: persona autorizzata a ricevere la merce del carico.

Art. 2

Campo d’applicazione territoriale

La presente Convenzione si applica alle vie navigabili elencate nell’annesso 1.

Disposizioni particolari Obblighi degli Stati

Art. 3

Divieto di introduzione, di immissione e di rilascio

(1) Alle imbarcazioni è fatto divieto di immettere o introdurre rifiuti di bordo o parti di

carico nelle vie navigabili di cui all’annesso 1 o di rilasciare vapori nell’atmosfera sulle vie navigabili di cui all’annesso 1.

(2) Gli Stati parte si adoperano affinché il divieto di cui al paragrafo 1 sia rispettato.

(3) Sono ammesse deroghe a tale divieto unicamente in conformità all’annesso 2 e ai

relativi allegati, qui di seguito denominati «disposizioni d’esecuzione».

Art. 4

Centri di ritiro

(1) Gli Stati parte si impegnano a installare o a far installare una rete sufficientemente

fitta di centri di ritiro nelle vie navigabili di cui all’annesso 1 e a coordinarla a livello internazionale.

(2) Gli Stati parte introducono, conformemente alle disposizioni d’esecuzione, una

procedura uniforme per la raccolta e il deposito dei rifiuti di bordo presso i centri di ritiro. Tale procedura comprende la prova che i rifiuti di cui all’articolo 1 lettere c),

d) e f) sono stati depositati secondo le prescrizioni vigenti. Il deposito conforme alle prescrizioni di slops e di fanghi di depurazione ai sensi della parte C delle disposi-