Avamprogetto 1b
Consultazione 2019/43: Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna e la sua trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla navigazione marittima) e modifica della Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna · 39 pagine
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(3) L’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento adotta
all’unanimità un regolamento interno, nel quale disciplina i particolari del regolamento finanziario internazionale.
(4) L’organizzazione dell’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di
coordinamento è disciplinata nella parte A delle disposizioni d’esecuzione.
(5) Le mansioni di segretariato dell’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di
coordinamento sono assunte dal segretariato della Commissione centrale per la navigazione del Reno.
(6) I costi dell’ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento sono
preventivati per l’anno seguente. Gli Stati parte contribuiscono in parti uguali.
Obblighi e diritti dei partecipanti
Art. 11
Dovere generale di diligenza
Il conduttore, il resto dell’equipaggio e qualsiasi altra persona a bordo, il
noleggiatore, il vettore, il destinatario del carico, gli esercenti di impianti di trasbordo e gli esercenti dei centri di ritiro devono applicare la diligenza richiesta dalle circostanze al fine di prevenire l’inquinamento della via navigabile e dell’atmosfera, di contenere per quanto possibile i quantitativi di rifiuti di bordo e di evitare nel limite del possibile di mescolare diversi tipi di rifiuti.
Art. 12
Obblighi e diritti del conduttore
(1) Il conduttore dell’imbarcazione può depositare i rifiuti di bordo presso i centri di ritiro
di qualsiasi Stato parte secondo le condizioni previste dalle disposizioni
d’esecuzione.
(2) Il conduttore deve rispettare gli obblighi che scaturiscono dalle disposizioni
d’esecuzione. In particolare, deve osservare il divieto di immettere o introdurre dall’imbarcazione rifiuti di bordo e parti di carico nella via navigabile oppure di rilasciarli nell’atmosfera, nella misura in cui non siano previste deroghe.