Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/36: Revisione parziale della Legge federale sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, BGG) · 37 pagine
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comunali può accrescere il carico lavorativo dei tribunali di alcuni Cantoni (cfr. n. 3 in merito all’art. 87 cpv. 1 AP-LTF).
Le nuove modalità di controllo degli atti normativi comunali (cfr. i commenti relativi all’art. 87 cpv. 2 AP-LTF) hanno invece un impatto sui Comuni: i loro atti potranno es- sere soggetti a un esame cantonale e non sono più impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale federale.
4.2 Ripercussioni sull’economia e la società
Non si prospettano ripercussioni rilevanti sull’economia nazionale. In seguito al previsto aumento del limite massimo delle tasse di giustizia sono tuttavia possibili spese giudi- ziarie più elevate in casi particolari e nelle cause di carattere pecuniario con un valore litigiose di oltre cento milioni di franchi. Ad ogni modo non si tratta di un aumento ge- neralizzato degli emolumenti, ma di un semplice innalzamento del limite massimo in casi particolari (cfr. art. 65 cpv. 5 e 6 AP-LTF e 73 cpv. 4 AP- LOAP). La maggioranza delle parti in causa non subirà dunque alcun impatto.
Anche le imprese possono incorrere in spese giudiziarie più elevate in seguito a quanto previsto nell’avamprogetto, che per contro non impone loro nuovi obblighi. Non risul- tano quindi nuovi costi dovuti alla regolamentazione.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
L’avamprogetto si fonda sugli articoli 123 capoverso 1, 177 capoverso 3, 187 capo- verso 1 lettera d, 188 capoverso 2, 189 capoverso 4, 191 e 191a Cost., che conferi- scono alla Confederazione la competenza di emanare disposizioni organizzative e pro- cedurali riguardo al Tribunale federale, nonché di disciplinare il diritto processuale pub- blico e la procedura penale della Confederazione. L’avamprogetto modifica la LTF e, nell’allegato, altri atti normativi.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’avamprogetto è compatibile con il diritto internazionale vincolante per la Svizzera, in particolare con la CEDU, il Patto internazionale del 16 dicembre 1966128 relativo ai diritti civili e politici e gli accordi bilaterali con l’Unione europea. La modifica proposta nell’ar- ticolo 33 LTAF elimina, per le decisioni del Consiglio federale, le incertezze sul rispetto del diritto internazionale per quanto riguarda il diritto a far giudicare le controversie da un tribunale nazionale. La revisione parziale non ha alcun effetto sul ricorso a un tribu-
128 RS 0.103.2