Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/36: Revisione parziale della Legge federale sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, BGG) · 37 pagine
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in veste di giudice unico (art. 32 cpv. 2 e 108 cpv. 1). Secondo il Consiglio federale si può introdurre una disposizione pertinente nel Regolamento del Tribunale federale.
Art. 112 cpv. 2
Nel progetto del 2018, il Consiglio federale proponeva di abrogare il capoverso 2 per uniformare le condizioni di notificazione delle decisioni delle autorità cantonali superiori in tutte le branche del diritto84. L’abrogazione avrebbe imposto ai tribunali superiori cantoni di motivare sempre tutte le loro sentenze. In termini di Stato di diritto sono infatti preferibili le decisioni motivate, in quanto rendono il sistema giudiziario trasparente e comprensibile. Quelle senza motivazione complicano l’esercizio del diritto ricorsuale da parte delle autorità federali, ossia un importante strumento di vigilanza. Senza motiva- zione, un’autorità di vigilanza spesso non è in grado di giudicare se sia necessario ricorrere per garantire l’applicazione uniforme e corretta del diritto federale.
Dai dibattiti parlamentari sul progetto del 2018 e sulla revisione del CPC del 202385 è tuttavia emerso che nella prassi (cantonale) persiste la necessità di pronunciare deci- sioni senza motivazione, anche in seconda istanza. Nel quadro della revisione del CPC il Parlamento ha pertanto elevato a regola la notifica della decisione senza motivazione per le autorità inferiori e ha abolito l’obbligo di motivazione per i tribunali civili cantonali superiori (art. 318 cpv. 2 e 327 cpv. 5 in combinato disposto con art. 239 cpv. 1 frase introduttiva nCPC, in vigore dal 1° gennaio 2025). La motivazione va fornita in un se- condo tempo, se una parte lo chiede entro dieci giorni (art. 239 cpv. 2 CPC). In questo modo le parti hanno la possibilità di rinunciarvi evitando motivazioni inutili nello speci- fico e sgravando quindi i tribunali cantonali. Altri interventi parlamentari, come la mo- zione 24.371986 «Asilo. Aumentare l'efficienza della giustizia con la notificazione orale delle sentenze», mostrano la volontà politica di privilegiare le decisioni prive di motiva- zione scritta.
Con la revisione del CPC, il legislatore ha adeguato il primo periodo dell’articolo 112 capoverso 287, che ora viene di nuovo rielaborato. La reintroduzione del verbo «pre- veda» al posto di «consenta» nel primo periodo del capoverso 2 specifica la necessità di un’esplicita base legale cantonale o federale affinché l’autorità possa notificare la sua decisione senza motivarla. Il diritto cantonale può ancora prevedere la base legale necessaria, ma soltanto in materia di diritto pubblico, e non in materia civile e penale. I procedimenti civili e penali non competono più ai Cantoni, ma il legislatore federale può
84 FF 2018 3925, 3967 seg.
85 RU 2023 491; FF 2020 2407; le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° gen. 2025.
86 Depositata dal consigliere nazionale Benjamin Fischer il 14 giu. 2024.
87 Boll. Uff. 2021 S 693 e Boll. Uff. 2022 N 711 nonché RU 2023 491, n. II; «In quanto il diritto federale o il diritto federale lo consenta, di regola l’autorità notifica la sua decisione rapidamente senza motivarla».