Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/36: Revisione parziale della Legge federale sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, BGG) · 37 pagine
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(procedura di coordinamento)19. La modifica favorisce il coordinamento tra le corti, ne- cessario alla luce della crescente complessità normativa e dell’interdipendenza delle branche del diritto.
Nel 2019 la Commissione degli affari giuridici aveva proposto in Consiglio nazionale una riforma analoga, che tuttavia prevedeva solamente il diritto di chiedere alla Confe- renza dei presidenti una decisione delle corti interessate riunite20. Tale soluzione, oltre a complicare ulteriormente la procedura di coordinamento, è anche meno incisiva ri- spetto a quanto propone il presente avamprogetto. Con l’attuale organizzazione del Tribunale federale (otto corti, ciascuna composta di cinque giudici)21 una minoranza può comporsi di uno o due giudici, ma in futuro questo «quorum» potrebbe anche cam- biare, visto che la legge prevede un numero variabile di giudici che va dai 35 e ai 45 (art. 1 cpv. 3 LTF). Il presente avamprogetto è anche più preciso rispetto alla proposta della Commissione degli affari giuridici in quanto prevede espressamente «due» giu- dici: un solo giudice non ha dunque diritto di richiesta. La condizione di una minoranza qualificata garantisce che vi sia un consenso minimo per avviare una procedura di coordinamento di per sé onerosa.
Secondo il capoverso 4, il Tribunale federale disciplina la procedura mediante regola- mento e in particolare stabilisce le modalità con cui i giudici devono richiedere la pro- cedura di coordinamento.
Art. 42 cpv. 2, secondo periodo
Nella versione francese il secondo periodo dell’articolo 42 capoverso 2 subisce una modifica redazionale per conformarlo all’articolo 74.
Art. 46 cpv. 2
La sospensione dei termini legali (ferie giudiziarie) interviene a Natale, Pasqua e da metà luglio a metà agosto (cpv. 1), eccezion fatta per determinati casi (cpv. 2). Nella pratica è emersa la necessità di ulteriori deroghe per velocizzare anche altri procedi- menti. L’avamprogetto aggiunge pertanto due nuove lettere al capoverso 2 (f e g) per non sospendere i termini durante le ferie giudiziarie nemmeno nei procedimenti con- cernenti:
19 L’art. 25 LTAF disciplina la modifica della giurisprudenza e i precedenti in modo analogo all’art. 23 LTF. L’organizzazione dei due tribunali è tuttavia molto diversa, pertanto il Consiglio federale non propone una modifica dello stesso tenore per la LTAF.
20 Proposta della CAG-N, Boll. Uff. 2019 N 271.
21 Cfr. il comunicato stampa del Tribunale federale dell’1° gen. 2023 «Riorganizzazione interna: una seconda Corte di diritto penale da luglio 2023» e l’art. 26 del Regolamento del Tribunale federale (RTF) del 20 nov. 2006; RS 173.110.131.