Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/36: Revisione parziale della Legge federale sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, BGG) · 37 pagine

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materia di diritto del personale non sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministra- tivo federale. Attualmente in caso di controversie in materia di diritto del lavoro, il per- sonale del Tribunale federale16 può appellarsi soltanto alla commissione di ricorso spe- ciale prevista dal vigente articolo 36 capoverso 2 LPers e composta da tre presidenti dei tribunali cantonali. Il ricorso al Tribunale federale contro le decisioni di questa com- missione è escluso. Di conseguenza la commissione di ricorso di cui all’articolo 36 LPers non figura tra le autorità inferiori elencate all’articolo 86 LTF anche perché un ricorso dinanzi al Tribunale federale equivarrebbe a una decisione di ultima istanza in propria causa, a differenza della presente proposta che prevede una commissione di ricorso interna a monte.

Art. 19 cpv. 3

La modifica permette a un giudice di presiedere una corte per tre bienni interi in quanto ammette due rielezioni senza tuttavia computare un’eventuale rielezione dopo meno di due anni. Concretamente significa che il giudice nominato presidente di una corte nel corso di un biennio potrà presiederla fino allo scadere del (terzo) biennio ordinario an- che se nel complesso la sua presidenza supererà i sei anni attualmente ammessi. La riformulazione disciplina dunque a livello legislativo un aspetto pratico17.

Art. 20 cpv. 2, secondo periodo

È soppressa la composizione a tre prevista al secondo periodo del capoverso 2 per i ricorsi contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento. L’effetto accelerante di una composizione ridotta (tre giudici anziché cin- que) è minimo e non giustifica tale eccezione. Come per tutte le questioni di diritto di importanza fondamentale o le cause su richiesta di un giudice, anche in questi casi il Tribunale federale deciderà quindi nella composizione di cinque giudici.

Art. 23 cpv. 2bise 4

Una corte può derogare alla giurisprudenza di una o più altre corti soltanto con il con- senso delle corti interessate riunite (cpv. 1). Chiede il consenso delle corti interessate riunite qualora lo ritenga opportuno ai fini dell’elaborazione del diritto giudiziale o per garantire una giurisprudenza uniforme (cpv. 2), il che avviene mediante decisione della maggioranza18. Il nuovo capoverso 2bisprevede che anche due soli giudici, ossia una minoranza qualificata della corte, possano chiedere di decidere in sede di corti riunite

16 Cfr. in merito alla nozione art. 2 cpv. 1 lett. g e art. 37 cpv. 2 LPers in combinato disposto con l’ordinanza del 27 ago. 2001 sul personale del Tribunale federale (OPersTF; RS 172.220.114).

17 Cfr. Lorenz Kneubühler, Art. 19 Abteilungsvorsitz, in: Niggli et al. (a c. di.), Bundesgerichtsgesetz [Basler Kommentar; di seguito BSK-BGG], 3a ed., Basilea 2018, Art. 19 N 6a.

18 Cfr. p. es. anche Hansjörg Seiler, Stämpflis Handkommentar Bundesgerichtsgesetz, Art. 23 N 10 segg.