Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/36: Revisione parziale della Legge federale sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, BGG) · 37 pagine

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Art. 105 cpv. 3

La modifica dell’articolo 105 capoverso 3 corrisponde a quella dell’articolo 97: abroga l’eccezione che consente al Tribunale federale di esaminare l’accertamento dei fatti nei ricorsi contro una decisione d’assegnazione o di rifiuto di prestazioni pecuniarie dell’as- sicurazione militare o dell’assicurazione contro gli infortuni. L’obiettivo è di uniformare la cognizione del Tribunale federale in materia di assicurazioni sociali.

Il capoverso 3 contempla ormai una nuova eccezione per i ricorsi contro atti normativi cantonali o riguardanti diritti politici. In particolare nei ricorsi in materia di controllo nor- mativo astratto, il Tribunale federale potrà giudicare in prima istanza accertando diret- tamente i fatti80. In questi casi di eccezione il libero potere d’esame, oltre alla correzione di un fatto inesatto dopo averlo verificato, comporta anche l’accertamento dei fatti.

Art. 108 cpv. 1

Adesso il capoverso 1 contempla, oltre ai «ricorsi», anche le «domande». La modifica permette la procedura semplificata del giudice unico anche per trattare domande di revisione, di interpretazione e di rettifica (cfr. 119a, 121 segg. e 129 LTF), alle stesse condizioni applicabili alle procedure di ricorso. La modifica si basa su una proposta della Commissione degli affari giuridici presentata in Consiglio nazionale nel 2019, ori- ginariamente però in un nuovo articolo 127a e nell’articolo 129 capoverso 381.

Il Consiglio federale ritiene opportuno affidare a un giudice unico del Tribunale federale la decisione di non entrata nel merito di domande manifestamente inammissibili, di do- mande manifestamente non motivate in modo sufficiente e di domande querulomani o abusive (per analogia con l’art. 108 cpv. 1 LTF). La sistematica della LTF e il termine «ricorsi» nell’articolo 108 LTF escludevano finora la procedura del giudice unico in que- sti casi82. L’avamprogetto introduce quindi il termine «domande» riformulando il capo- verso senza modificare le altre condizioni (lett. a-c). Il nuovo tenore, più leggibile, ri- prende completamente la procedura di ricorso attuale83. Come previsto dal diritto vi- gente, questa procedura semplificata è esclusa per le azioni di cui all’articolo 120 LTF.

Per dare credito alle decisioni di revisione pronunciate da un giudice unico in procedura semplificata secondo l’articolo 108, va introdotto un meccanismo che garantisca quanto segue: non può essere chiamato a decidere il giudice che in origine ha statuito

80 Cfr. p. es DTF 143 I 137 consid. 2.3.

81 Boll. Uff. 2019 N 287

82 Cfr. p. es. sentenza del TF 2F_20/2012 del 25 set. 2012 consid. 1.2.2; Bettina Bacher/Eva Maria Belser, BSK-BGG (nota a piè di pagina 17), art. 108 N 5 con ulteriori rimandi.

83 Cfr. p. es. Grégory Bovey, Commentaire LTF (nota a piè di pagina 46), art. 108 N 14 segg.