Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/36: Revisione parziale della Legge federale sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, BGG) · 37 pagine
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fare salva la loro competenza su determinati punti. La limitazione al solo «diritto pub- blico» mette in chiaro che la LTF non formula alcuna riserva in merito evitando quindi qualsiasi ambiguità sul primato delle disposizioni del CPC e del CPP88.
I Cantoni possono dunque derogare all’obbligo di motivazione soltanto in materia di diritto pubblico, ossia nel diritto procedurale amministrativo cantonale. In questo settore disciplinare la procedura compete ai Cantoni, i quali devono però continuare a tener conto delle condizioni di cui al capoverso 2. Significa che le parti possono chiedere entro 30 giorni il testo integrale della decisione, che non può essere eseguita finché tale termine non scade infruttuoso o il testo integrale non è stato notificato89. Restano pertanto ammesse anche le disposizioni cantonali che prevedono la rinuncia (tempo- ranea) alla motivazione secondo l’articolo 112 capoverso 2 LTF nel diritto delle assicu- razioni sociali, ossia nel campo di applicazione dell’articolo 61 lettera h della LPGA90.
Se un’altra legge federale, come il CPC, deroga all’obbligo di motivare, i termini e l’ese- cuzione sono disciplinati da tale legge e non dall’articolo 112 capoverso 2 LTF; infatti il nuovo quarto periodo stabilisce che sono fatte salve le disposizioni contrarie di diritto federale riguardanti i termini o l’esecutività.
Queste modifiche non hanno alcun impatto sul carico di lavoro del Tribunale federale, che deve sempre motivare le proprie decisioni.
Art. 120 cpv. 4
Nelle azioni di cui all’articolo 120 capoverso 1 lettera c LTF, la Confederazione può essere rappresentata dal Dipartimento federale delle finanze (art. 6 dell’ordinanza del 30 dicembre 195891 concernente la legge sulla responsabilità e 10 cpv. 2 della legge del 14 marzo 195892 sulla responsabilità).
Per le azioni di cui all’articolo 120 capoverso 1 lettere a e b LTF non è prevista una delega del genere. La legge federale del 16 dicembre 194393 sull’organizzazione giu- diziaria (Organizzazione giudiziaria; OG) prevedeva che il dipartimento competente o, per quanto previsto dal diritto federale, la divisone competente dell’Amministrazione federale rappresentasse la Confederazione nelle azioni (art. 119 cpv. 1). La LTF è su- bentrata all’OG senza tuttavia riprendere questa disposizione.
88Cfr. anche DTF 135 V 353 pag. 356 consid. 5.2; in cui il Tribunale federale ha stabilito che l’art.112 cpv. 2 LTF prevale, come «lex posterior», sull’art. 61 lett. h LPGA.
89Cfr. secondo e terzo periodo del vigente art. 112 cpv. 2.
90Cfr. DTF 135 V 353.
91 RS 170.321
92 RS 170.32
93 RU 60 271