Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/36: Revisione parziale della Legge federale sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, BGG) · 37 pagine
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penale è molto importante per elaborare i fatti. La presente modifica evita alla vittima di venire a conoscenza dalla stampa di una decisione del Tribunale federale che la riguarda31.
L’articolo 117 lettera g CPP32, entrato in vigore il 1° gennaio 2024, introduce il diritto della vittima a ricevere, dal giudice o dal pubblico ministero, la decisione o il decreto d’accusa relativi alla sua causa. Il tenore del capoverso 2bistiene conto di questa nuova disposizione: anche il Tribunale federale notificherà gratuitamente la sua decisione pe- nale alla vittima e potrà inoltre comunicarle la decisione integrale e non soltanto il di- spositivo e le parti della motivazione riguardanti i reati che ha subito, come previsto nel 2018. L’onere che ne risulta per il Tribunale federale dovrebbe quindi risultare più con- tenuto rispetto a quello insito nella proposta del 2018.
Diversamente dalle autorità di grado inferiore, il Tribunale federale non ha alcun obbligo attivo di notificare la sentenza: è la vittima a doverla chiedere. I tribunali cantonali e i ministeri pubblici, per contro, devono comunicare d’ufficio la decisione alla vittima a meno che quest’ultima non vi abbia espressamente rinunciato; è questo il compro- messo tra il Consiglio nazionale e quello degli Stati33 (art. 117 cpv. 1 lett. g CPP). Ap- pare sproporzionato che la vittima debba esprimere al Tribunale federale la sua rinun- cia esplicita a una notifica, magari anche più di una volta. La vittima ha diritto di chie- dere la decisione penale pronunciata dal Tribunale federale a prescindere dal momento in cui non è più parte del procedimento, e anche se non vi è mai stata parte.
Art. 64 cpv. 4, secondo periodo
Il capoverso 4 secondo periodo prevede che la pretesa del Tribunale federale (cassa del Tribunale) al risarcimento delle spese del gratuito patrocinio si prescriva dieci anni dopo la chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato. Il termine di prescrizione di dieci anni risulta dai principi generali del diritto34. Una normativa espli- cita, analoga a quella degli articoli 123 capoverso 2 del Codice di procedura civile (CPC)35 e 135 capoverso 5 CPP, crea trasparenza e certezza del diritto.
Il Tribunale federale determina la sua organizzazione e amministrazione (art. 13). Uno degli elementi chiave della sua autonomia amministrativa è l’indipendenza finanziaria. Può disporre liberamente, nell’ambito definito dalla legge, dei fondi stanziati dal Parla- mento36. Tiene una contabilità propria (art. 25 cpv. 3) e provvede autonomamente al
31 Cfr. anche l’art. 214 cpv. 4 CPP.
32 RU 2023 468; FF 2019 5523
33 Boll. Uff. 2022 S 379, in particolare intervento di Jositsch Daniel.
34 Cfr. p. es. Kiener/Rütsche/Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, 3.A., 2021 N 1699.
35 RS 272
36 Messaggio del 28 feb. 2001 concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3764, 3847.