Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/36: Revisione parziale della Legge federale sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, BGG) · 37 pagine

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Secondo il diritto vigente, dunque, solamente il Consiglio federale è abilitato a rappre- sentare la Confederazione nelle azioni di cui all’articolo 120 LTF. Ottenere l’approva- zione dell’Esecutivo per ogni atto procedurale è piuttosto oneroso (cfr. i commenti re- lativi all’art. 75 cpv. 4 AP-PA). Attualmente il Consiglio federale deve infatti autorizzare il dipartimento o servizio competente per ogni singolo procedimento. Per semplificare la procedura, l’avamprogetto prevede una delega generale sul modello del vecchio ar- ticolo 119 capoverso 1 OG. Il tenore riprende in parte quello dell’articolo 89 capo- verso 2 lettera a LTF. Ovviamente, nei casi politicamente sensibili, il dipartimento com- petente dovrà tenere al corrente il Consiglio federale.

Questa clausola di delega si applica anche all’azione di cui all’articolo 84 capoverso 2 della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 194794 (PCF) per misure pro- nunciate nel quadro di un’azione secondo l’articolo 120 LTF (art. 1 cpv. 2 PCF).

L’avamprogetto non riprende la speciale facoltà di rappresentanza che la OG conferiva all’Amministrazione federale delle finanze nelle contestazioni di carattere pecuniario95. Tale facoltà è ancora retta dall’articolo 59 capoverso 2 della legge federale del 7 otto- bre 200596 sulle finanze della Costituzione97. Se in un caso specifico, ossia in occa- sione di un’azione di diritto civile intentata da un Cantone nei confronti della Confede- razione, la competenza non fosse chiara, i dipartimenti devono accordarsi su chi rap- presenterà la Confederazione, altrimenti sarà il presidente della Confederazione a de- cidere (art. 47 cpv. 3 della legge del 21 marzo 199798 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione).

Spetterà ai dipartimenti designare l’unità amministrativa che nel caso specifico rappre- senterà la Confederazione nel settore di sua competenza.

Art. 122 lett. a

Dal 1° luglio 2022 è possibile chiedere la revisione di una sentenza del Tribunale fede- rale anche nei casi in cui la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha composto la causa in via amichevole se tutte le altre condizioni sono soddisfatte99. La modifica, prevista già nel disegno del 2018, nel frattempo è stata attuata con l’iniziativa parla- mentare Nidegger (16.461) «CEDU e casellario giudiziale, riparazione "in integrum". Adeguare la legge sul Tribunale federale». Il legislatore ha inavvertitamente riportato

94RS 273

95Art. 119 cpv. 2 OG.

96RS 611.0

97Cfr. anche il messaggio del 30 sett. 2009 concernente la modifica della legge federale sulle finanze della Confederazione e di altri atti normativi, FF 2009 6281, 6305.

98 RS 172.010

99 RU 2022 289