Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/36: Revisione parziale della Legge federale sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, BGG) · 37 pagine

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Art. 81 cpv. 4

Il nuovo capoverso 4 abilita i Cantoni a prevedere il diritto di ricorso al Tribunale fede- rale per autorità cantonali con compiti nel settore dell’esecuzione delle pene e delle misure. Introduce quindi una nuova base legale federale per consentire alle autorità d’esecuzione d’impugnare decisioni cantonali in materia di esecuzione delle pene e delle misure (art. 78 cpv. 1 lett. b) dinanzi al Tribunale federale. Certo, il pubblico mini- stero ha già diritto di ricorso in materia d’esecuzione (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3)45. Tut- tavia, la tradizione vuole che non svolga alcuna funzione di vigilanza in tale ambito; non è neppure direttamente coinvolto nell’esecuzione delle sanzioni. Non è pertanto oppor- tuno imporgli di tutelare gli interessi delle autorità coinvolte, come previsto dal diritto vigente46. Alcuni Cantoni hanno pertanto introdotto, nelle loro procedure, il ricorso delle autorità, che quindi possono impugnare le decisioni giudiziarie, segnatamente quelle vertenti su questioni di sicurezza47. Questi diritti di ricorso cantonali esplicano i loro effetti solamente a livello cantonale e non valgono per i procedimenti dinanzi al Tribu- nale federale. Il nuovo capoverso 4 crea la pertinente base legale federale per un diritto di ricorso delle autorità d’esecuzione cantonali dinanzi al Tribunale federale. È quanto chiedeva anche la mozione Amherd del 13 dicembre 2013 (13.4296 «Esecuzione delle decisioni penali. Unificazione del diritto procedurale»), tolta dal ruolo per decorrenza dei termini. La modifica del Codice penale e del diritto penale minorile del 2022 (pac- chetto di misure; esecuzione delle sanzioni) prevedeva di legittimare le autorità canto- nali d’esecuzione a ricorrere dinanzi al Tribunale federale; a differenza di quanto con- templato in questa sede il diritto di ricorso sarebbe stato sancito direttamente nel Co- dice penale e limitato alle decisioni successive indipendenti48. L’Assemblea federale ha respinto il pacchetto di misure,49 ma la legittimazione al ricorso non era tra i punti controversi50.

Il Consiglio federale è ancora del parere che sia opportuno prevedere un diritto di ri- corso delle autorità d’esecuzione, ma che si possa lasciare i Cantoni liberi d’impostarlo nel dettaglio; infatti il nuovo capoverso 4 si limita ad abilitare i Cantoni.

45 DTF 145 IV 65 pag. 68 consid. 1.2; 133 IV 121 pag. 124 consid. 1.2.

46 Cfr. in merito all’attuale situazione giuridica DTF 145 IV 65 pag. 69 consid. 2.2 e la sentenza 6B_664/2013 del 16 dic. 2013 consid. 1.1. segg. nonché Christian Denys, in: Aubrey Girardin et al. (a c. di), Commentaire de la LTF [di seguito Commentaire LTF], 3. ed., art. 81 N 44 segg.

47 Art. 6 lett. h Justizvollzugsgesetz (BSG 341.1) e art. 61a Einführungsgesetz zur ZPO, StPO und JStPO (BSG 271.1) del Canton Berna o art. 7 cpv. 2 lett. cter Gesetz über den Justizvollzug del Canton Soletta (BGS 331.11). In entrambi i casi il diritto al ricorso si limita alle decisioni successive indipendenti.

48 Messaggio del 2 nov. 2022 concernente la modifica del Codice penale e del diritto penale minorile (pacchetto di misure: esecuzione delle sanzioni) FF 2022 2991, pag. 41 e 57.

49 Boll. Uff. 2024 N 1347 Votazione finale del Consiglio nazionale del 14 giu. 2024.

50 Boll. Uff. 2023 S 642 e Boll. Uff. 2024 N 118 seg.: su richiesta delle rispettive commissioni, il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale hanno adottato senza discussione l’art. 65a D-CP e il n. II concernente la modifica di altri atti normativi.