Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/36: Revisione parziale della Legge federale sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, BGG) · 37 pagine
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nella prassi vige incertezza circa la loro impugnabilità. Il ricorso è ammissibile solo se espressamente previsto da una legge speciale (p. es. art. 53 LAMal o 74 LDA113).
Art. 33 lett. a e b
La modifica degli articoli 33 lettere a e b AP-LTAF e 47 capoverso 6 AP-LOGA intende semplificare e chiarire le vie giudiziarie contro le decisioni di prima istanza del Consiglio federale e dell’Assemblea federale nonché colmare eventuali lacune, contribuendo così a rafforzare la tutela giurisdizionale contro tali decisioni.
In linea di principio gli atti dell’Assemblea federale e del Consiglio federale non sono impugnabili dinanzi al Tribunale federale (art. 189 cpv. 4 Cost.), ma il legislatore può prevedere delle eccezioni (art. 189 cpv. 4 secondo periodo Cost.), possibilità cui è ri- corso raramente.
L’articolo 33 lettere a e b AP-LTAF elenca un ristretto numero di decisioni governative e parlamentari impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Le relative de- cisioni del Consiglio federale sono enumerate in un elenco abbastanza lungo. Nella misura in cui la LTF lo prevede, è possibile impugnare dinanzi al Tribunale federale le decisioni su ricorso pronunciate dal Tribunale amministrativo federale.
Per quanto riguarda le decisioni degli organi dell’Assemblea federale (cfr. art. 31 LParl114), non è prevista alcuna modifica. Nella lettera a si rinuncia soltanto a menzio- nare il Consiglio federale in seguito alla modifica prevista alla lettera b115.
È invece opportuno non elencare le decisioni del Consiglio federale soggette a ricorso (lett. b) prevedendo in compenso l’impugnabilità di tutte le decisioni di prima istanza del Consiglio federale dinanzi al Tribunale amministrativo federale e infine al Tribunale federale, nella misura in cui non rientrino tra le eccezioni elencate agli articoli 32 AP-LTAF o 83-84a LTF.
In linea di massima non risulta alcun cambiamento materiale riguardo al carattere im- pugnabile delle decisioni del Consiglio federale116. Infatti gli oggetti che in futuro da-
113 RS 231.1
114 RS 171.10
115 Diversamente dal progetto di revisione del 2018, per quanto riguarda gli organi dell’Assemblea federale è mantenuto il tenore attuale, impiegato anche nell’art. 31 LParl.
116 In casi eccezionali è possibile che un atto discrezionale del Consiglio federale fondato su considerazioni politiche sia ritenuto una decisione (cfr. p. es. art. 8 e 11 della legge del 6 ott. 1995 sui cartelli; RS 251). Nell’art. 32 LTAF non è prevista alcuna deroga in merito. Se tali decisioni sono sottoposte a un esame giurisdizionale, il Tribunale dovrà dar prova di moderazione (cfr. al riguardo BSK KG-Meinhardt/Prümmer, 2a ed., Basilea 2022, n° 34 ad art. 8).