Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/36: Revisione parziale della Legge federale sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, BGG) · 37 pagine

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fatti può essere contestato soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione dei diritti.

Art. 100 cpv. 2 lett. c

L’attuale tenore della lettera c risulta complesso poiché cita espressamente la Conven- zione europea del 20 maggio 198074 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell’affidamento e la Convenzione del 25 ottobre 198075 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori. La nuova lettera c rimanda direttamente alle decisioni dell’autorità cantonale unica secondo l’ar- ticolo 7 LF-RMA senza introdurre alcuna modifica materiale. Anche con il nuovo tenore la lettera c si applicherà soltanto alle misure di protezione disposte per il ritorno di un minore secondo le Convenzioni citate nel testo vigente. Per contro, il termine ridotto di dieci giorni non si applicherà alle decisioni su misure di protezione disposte in base alla Convenzione dell’Aia del 19 ottobre 199676 sulla protezione dei minori o alla Conven- zione del 13 gennaio 200077 sulla protezione internazionale degli adulti, poiché in que- sti casi la procedura particolare di cui agli articoli 3-14 LF-RMA non è applicabile.

Il rimando alla LF-RMA corrisponde inoltre alla nuova eccezione riguardante la sospen- sione dei termini per le misure di protezione e le decisioni di ritorno secondo la LF-RMA (cfr. art. 46 cpv. 2 lett. f AP-LTF).

Art. 103 cpv. 2 lett. b

Per legge il ricorso al Tribunale federale non ha in genere effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF), per cui in assenza di una pertinente domanda la decisione esecutiva con- testata può essere eseguita. Il capoverso 2 prevede, tuttavia, una serie di eccezioni per determinati procedimenti: in materia penale il ricorso ha effetto sospensivo general- mente d’ufficio se è diretto contro decisioni che infliggono pene detentive senza so- spensione condizionale o misure privative della libertà. L’avamprogetto aggiunge all’elenco anche l’espulsione (art. 66a segg. Codice penale svizzero [CP]78), che costi- tuisce anch’essa una restrizione significativa della libertà personale causando di regola un danno irreparabile. Il nuovo tenore riflette la giurisprudenza del Tribunale federale e rafforza la certezza del diritto79.

74 RS 0.211.230.01

75 RS 0.211.230.02

76 RS 0.211.231.011

77 RS 0.211.232.1

78 RS 311.0

79 Cfr. p. es. sentenze 6B_188/2021 del 23 giu. 2021 consid. 1; 6B_1033/2019 del 4 dic. 2019 consid. 1; 6B_235/2018 del 1 nov. 2018 consid. 1; 6B_506/2017 del 14 feb. 2018, Fatti D.