Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/36: Revisione parziale della Legge federale sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, BGG) · 37 pagine

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si limita a specificare che la censura dell’inadeguatezza non è ammissibile nei ricorsi contro le decisioni del DATEC (v. anche art. 49 AP-PA).

3.2.12 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni so-

ciali (LPGA)

Art. 61 lett. bbis

La nuova disposizione codifica la giurisprudenza in materia di diritto delle assicurazioni sociali, specificando che l’inadeguatezza di una decisione può essere invocata anche dinanzi ai tribunali cantonali126, come si desume dal fatto che, in queste controversie, i tribunali cantonali delle assicurazioni non devono avere un potere di cognizione più limitato di quello del Tribunale amministrativo federale (art. 49 PA). In linea con la nor- mativa in vigore prima del 2007127 sono contemplate solo le decisioni e le decisioni su opposizione concernenti prestazioni assicurative, comprese le richieste di restituzione, ma non le controversie sui contributi.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

La revisione «minore» della LTF non ha ripercussioni sulle finanze o il personale della Confederazione e dei Cantoni. In singoli casi può comportare un carico di lavoro sup- plementare per i tribunali cantonali, oltre a un congruo onere di attuazione.

L’avamprogetto non ha un impatto rilevante sul carico lavorativo del Tribunale federale, chiamato a istituire e organizzare la Commissione di ricorso interna per le controversie vertenti sul rapporto di lavoro del proprio personale (cfr. art. 17a AP-LTF) attingendo alle risorse disponibili. Gli impiegati del Tribunale federale risultano pertanto meglio tutelati nelle vertenze di diritto del lavoro.

L’avamprogetto non ha un impatto rilevante neppure sul carico di lavoro dei tribunali cantonali. L’applicazione più stringente del principio secondo cui i Cantoni devono pre- vedere un tribunale superiore come autorità di grado immediatamente inferiore al Tri- bunale federale in materia di diritto pubblico (art. 86 cpv. 2) impone qualche adegua- mento per quanto riguarda l’imposta preventiva (art. 56 LIP). Alcuni Cantoni dovranno adeguare i propri mezzi di impugnazione in materia e le relative disposizioni esecutive; ma poiché in materia fiscale contemplano già i pertinenti mezzi di ricorso, l’avampro- getto non dovrebbe causare loro costi eccessivi in termini di finanze e di personale (cfr. art. 146 LIFD). Il nuovo obbligo di istituire un’autorità cantonale di grado immedia- tamente inferiore al Tribunale federale per esaminare i ricorsi contro gli atti normativi

126 DTF 137 V 71 consid. 5.2; DTF 148 V 419 consid. 5.5

127 Cfr. art. 132 lett. a della legge federale del 16 dic. 1943 sull’organizzazione giudiziaria; RU 1969 784.