Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/36: Revisione parziale della Legge federale sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, BGG) · 37 pagine
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di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione per il personale della propria segreteria. Il rifiuto dell’autorizzazione a procedere contro tale autorità conformemente all’articolo 15 capoverso 1 lettera c LResp dev’essere impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo federale in virtù degli articoli 15 capoverso 5 LResp e 33 lettera cquinquies AP-LTAF. Ecco perché l’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confedera- zione viene aggiunta all’elenco delle autorità all’articolo 15 capoverso 5 LResp.
3.2.2 Legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
L’articolo 47 capoverso 6 LOGA prevede una delega automatica di competenza volta a garantire la via giudiziaria (art. 29a Cost.) preservando il principio secondo cui le de- cisioni del Consiglio federale e dell’Assemblea federale non sono impugnabili dinanzi al Tribunale federale (art. 189 cpv. 4 Cost.). La prassi è la seguente: le decisioni del Consiglio federale non elencate tra le eccezioni di cui agli articoli 32 e 33 lettera b LTAF spettano al dipartimento competente per materia. Tali decisioni dipartimentali possono essere impugnate al Tribunale amministrativo federale e indi al Tribunale federale alle condizioni previste dalla LTF.
Poiché d’ora in avanti le decisioni contemplate da questa disposizione potranno essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale in virtù dell’articolo 33 lettera b AP-LTAF, la delega automatica non ha più ragione d’esistere e va abrogata.
3.2.3 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
Art. 49 cpv. 1 lett. c e cpv. 2
La presente modifica crea trasparenza sulle condizioni alle quali i ricorrenti possono far valere l’inadeguatezza. L’attuale deroga applicabile alle autorità cantonali che hanno giudicato come autorità di ricorso (finora lett. c) è integrata nel nuovo capoverso 2 let- tera a. Non vi è quindi alcuna modifica materiale. Nel nuovo capoverso il Consiglio fe- derale specifica inoltre l’inammissibilità della censura se una legge federale la esclude (lett. b) in quanto varie leggi prevedono ormai una tale esclusione.
Escludono l’esame dell’adeguatezza ad esempio la legge del 26 giugno 1998102 sull’asilo (art. 106 cpv. 1), la legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (art. 56 cpv. 3), la legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (art. 13 cpv. 3; v. di seguito), la legge dell’11 dicembre 2009103 sulla promozione della cultura (art. 26 cpv. 2), la legge del 14 dicembre 2001104 sul cinema
102 RS 142.31
103 RS 442.1
104 RS 443.1