Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/36: Revisione parziale della Legge federale sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, BGG) · 37 pagine

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Art. 83 lett. s

La modifica è di natura puramente redazionale: si cancella l’elenco ormai inutile57 e la disposizione è riformulata di conseguenza. Nel nuovo testo tedesco il termine «Eintei- lung» copre le nozioni di «Abgrenzung» e di «Unterteilung» dell’ordinanza del 7 dicem- bre 199858 sulle zone agricole.

Art. 86 cpv. 2

La disposizione vigente prevede già che i Cantoni istituiscano tribunali superiori che giudichino in qualità di autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale. L’avamprogetto cancella, tuttavia, la seconda parte del capoverso in vigore («in quanto un’altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale»), ossia il rimando esplicito alla pos- sibilità di prevedere in una legge speciale altre autorità cantonali di grado inferiore ri- spetto al Tribunale federale. D’ora in avanti solamente l’articolo 56 LIP, modificato nel presente avamprogetto, contempla una simile eccezione (cfr. anche n. 2.2 e i commenti all’art. 56 AP-LIP)59. Cancellando questo passaggio, il testo di legge chiarisce l’unifor- mità, auspicata con la riforma della giustizia, delle vie di ricorso e delle autorità di grado inferiore elevandola a regola. I requisiti posti a un tribunale superiore risultano dall’at- tuale giurisprudenza del Tribunale federale60.

Per le decisioni di carattere prevalentemente politico, i Cantoni restano liberi di istituire un’autorità non giudiziaria in qualità di istanza di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale (cpv. 3). Per tutte le altre controversie di diritto pubblico devono pre- vedere tribunali superiori che giudicano in qualità di autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale. Ciò vale anche per gli ambiti nei quali il diritto federale prevede un’autorità cantonale di ricorso unica come ad esempio il tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. art. 57 e 62 cpv. 1 legge federale del 6 ott. 200061 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA]) o l’autorità cantonale di ricorso unica secondo il diritto in materia di aiuto alle vittime (art. 29 cpv. 3 LAV)62.

57 Con la modifica della legge sull’agricoltura del 22 mar. 2013, che abrogava le disposizioni sul contingentamento lattiero, è stato cancellato anche il n. 1.

58 RS 912.1; cfr. art. 2 cpv. 1.

59 Cfr. anche Boll. Uff. 2019 N 281, intervento della consigliera federale Keller-Sutter Karin.

60 Cfr. ad esempio la sentenza 2C_1158/2012 del 27 ago. 2013 consid. 1.2.2.

61 RS 830.1

62 Cfr. Esther Tophinke, BSK- BGG (nota a piè di pagina 17) Art. 86 N 15.