Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/36: Revisione parziale della Legge federale sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, BGG) · 37 pagine
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La presente disposizione dovrà pertanto entrare in vigore soltanto in un secondo mo- mento affinché i Cantoni in questione abbiano il tempo di attuarla. In tale contesto va inoltre ponderata l’eventualità di una disposizione transitoria.
Art. 97 cpv. 2
Il capoverso 2 continua a derogare al capoverso 1 per quanto riguarda la censura di accertamento inesatto o incompleto dei fatti. È stato riformulato rispetto al disegno del 2018 per tener conto della terminologia della LTF. La deroga attuale riguardo all’assi- curazione militare e all’assicurazione contro gli infortuni è sostituita con quelle applica- bili ai diritti politici e al controllo normativo astratto degli atti cantonali.
Per assicurare la garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.) in materia di diritti politici e di controllo normativo astratto, l’avamprogetto introduce due nuove eccezioni: la prima verte sul ricorso contro atti normativi cantonali (cfr. art. 86 e 87 LTF), la seconda sui ricorsi riguardanti il diritto di voto dei cittadini, le elezioni o le votazioni popolari (cfr. art. 88 LTF). Per quanto riguarda i diritti politici, questa modifica è auspicabile anche in virtù dell’articolo 34 Cost. (tutela dei diritti politici)69. Nella loro accezione i termini equi- valgono a quelli che figurano agli articoli 86-88 LTF. Se in questi ricorsi nessuna auto- rità giudiziaria si è pronunciata in veste di autorità di grado inferiore al Tribunale fede- rale, quest’ultimo deve poter esaminare liberamente i fatti; le pertinenti censure sono infatti ammissibili. Se in assenza di un’autorità inferiore il Tribunale federale giudica in prima istanza, quest’ultimo non solo deve esaminare i fatti, ma anche accertarli (cfr. art. 105 cpv. 3 AP-LTF)70. Nei ricorsi contro una decisione giudiziaria il Tribunale federale può invece esaminare i fatti solamente in misura limitata secondo quanto pre- visto dal capoverso 1. Le modifiche del capoverso 2 e dell’articolo 105 capoverso 3 vanno coordinate con quelle della legge federale del 17 dicembre 197671 sui diritti po- litici (LDP) e della relativa ordinanza del 24 maggio 197872 (ODP).
Attualmente è possibile ricorrere contro la concessione o il rifiuto di prestazioni pecu- niarie dell’assicurazione militare o dell’assicurazione contro gli infortuni, contestando qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti. L’avamprogetto abroga questa eccezione al fine di armonizzare l’esame dei fatti condotto dal Tribunale federale in tutti i rami delle assicurazioni sociali: non esiste infatti alcuna ragione per trattare in modo diverso i ricorsi in materia73. A tutti gli altri rami delle assicurazioni sociali, anche all’as- sicurazione per l’invalidità, si applica infatti il capoverso 1 e quindi l’accertamento dei
69 Cfr. p. es. Gerold Steinmann, Urteilsbesprechung zu 1C_17/2017, ZBl 2018, pag. 33 seg.; nonché Giovanni Biaggini, OFK-BV, 2a ed., Zurigo 2017, Art. 29a N8a e Andreas Kley, in: Ehrenzeller et al. (a c. di.), Die Schweizer Bundesverfassung, 4a ed., Zurigo / S. Gallo 2023, Art. 29a N 31 segg.
70 Cfr. art. 55 LTF segg. e DTF 143 I 137 consid. 2.3.
71 RS 161.1
72 RS 161.11
73 Cfr. anche Markus Schott, BSK-BGG (nota a piè di pagina 17), art. 97 N 25 segg.