Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/36: Revisione parziale della Legge federale sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, BGG) · 37 pagine
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attuate dalla revisione della legge del 25 giugno 19544 sui brevetti. L’articolo 63 della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa (PA) è stato quindi modificato di conseguenza6.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 La normativa proposta
La revisione parziale concerne la modifica di singole disposizioni della LTF e di altri atti normativi relativi all’organizzazione giudiziaria federale. Si tratta principalmente di pre- cisare e armonizzare il diritto vigente e di codificare la giurisprudenza. In termini mate- riali sono previsti adeguamenti organizzativi minori e la modifica di singoli aspetti pro- cedurali che non cambiano in modo sostanziale la procedura: ad esempio il disciplina- mento esplicito del termine di prescrizione per la pretesa al risarcimento in caso di gratuito patrocinio, l’abrogazione di un’eccezione alla composizione di cinque giudici, nuove deroghe per la sospensione dei termini legali e la riduzione del termine di ricorso oppure l’estensione della procedura del giudice unico anche alle domande.
La maggior parte delle modifiche agli altri atti normativi risulta dagli adeguamenti della LTF (p. es. art. 72 lett. a AP-PA e art. 32 cpv. 1 lett. a della legge del 17 giugno 20057 sul Tribunale amministrativo federale [AP-LTAF] in merito alle decisioni in materia di politica estera e di politica di sicurezza o art. 36 cpv. 2 della legge del 24 marzo 20008 sul personale federale [LPers] in merito alla Commissione di ricorso esterna [adesso interna]). In alcuni casi si tratta di modifiche di tenore analogo a quelle della LTF (p. es. art. 65 cpv. 4 AP-PA e art. 73 cpv. 4 della legge del 19 marzo 20109 sull’organizzazione delle autorità penali [AP-LOAP] in merito al limite massimo delle spese processuali) o modifiche redazionali (art. 23 cpv. 2 lett. a AP-LTAF o art. 13 cpv. 3 della legge del
4 RS 232.14
5 RS 172.021
6FF 2024 685 e messaggio del 16 nov. 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti, FF 2023 7, pag. 54 seg.: tramite la revisione sulla legge dei brevetti, la legge sulla procedura amministrativa ha già riformulato la disposizione sugli emolumenti e introdotto la possibilità di au- mentare il limite massimo della tassa di decisione (art. 63 cpv. 6 nPA). Anche l’aumento dell’importo minimo a 200 franchi, richiesto dalle mo- zioni 22.4249 e 22.4250 delle commissioni della gestione, è già stato attuato (art. 63 cpv. 4bisnPA) ed è stato adeguato il disciplinamento ri- guardante il termine di prescrizione (art. 65 cpv. 4 nPA; cfr. anche art. 64 cpv. 4 AP-LTF). Non è quindi più necessario modificare il presente avamprogetto. Nel contempo l’adeguamento redazionale dell’art. 83 lett. u decade in seguito alla modifica della legge sulle banche (messaggio del 6 sett. 2023 concernente la modifica della legge sulle banche, FF 2023 2165, pag.63 seg.)