Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/36: Revisione parziale della Legge federale sul Tribunale federale (Legge sul Tribunale federale, BGG) · 37 pagine
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3 Commento ai singoli articoli
3.1 Legge sul Tribunale federale
Art. 1, rubrica e cpv. 1, nonché art. 2 cpv. 1
Nel testo tedesco l’espressione «Recht sprechend» è sostituita con «rechtsprechend», e i necessari adeguamenti grammaticali, per riprendere la grafia utilizzata nella Costi- tuzione e nella legislazione federale13. La modifica riguarda gli articoli 1 rubrica e ca- poverso 1 nonché 2 capoverso 1.
Art. 17a
L’articolo 17a introduce una base legale speciale per istituire una commissione di ri- corso interna al Tribunale federale. Insieme alla corrispondente modifica dell’articolo 36 capoverso 2 LPers, questa disposizione introduce una via di ricorso a due livelli: le de- cisioni sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale federale saranno prima sotto- poste alla commissione di ricorso interna e poi alla commissione di ricorso esterna.
Il disegno del 2018 e il rapporto sul postulato 20.4399 contemplavano la Commissione interna di ricorso in materia di personale all’articolo 25 capoverso 2bis. Trattandosi di un organo indipendente, in termini di tecnica legislativa è tuttavia preferibile un articolo a sé stante da collocare dopo l’articolo 17 sulla Commissione amministrativa, cui com- petono anche determinate questioni in materia di personale. A differenza di quella am- ministrativa, la Commissione di ricorso non deve comprendere solamente giudici, ma può comporsi a titolo paritetico di cancellieri e personale amministrativo. La sua orga- nizzazione compete al Tribunale federale, che la disciplina in un regolamento insieme alla procedura (art. 17a cpv. 2 AP-LTF e art. 13 LTF).
Il Tribunale federale non riceve risorse supplementari in termini di finanze o di perso- nale per istituire la Commissione, ma dovrà ricorrere ai mezzi di cui già dispone. Per le disposizioni di esecuzione può avvalersi delle esperienze maturate con una precedente commissione di ricorso interna in materia di personale, per cui i tempi di attuazione potrebbero essere brevi14.
L’istituzione di una commissione di ricorso interna al Tribunale federale, per analogia con il sistema applicato fino al 30 giugno 201315, soddisfa un’esigenza del personale della Corte suprema. Il Tribunale federale è l’unica autorità federale le cui decisioni in
13 Cfr. p. es. art. 188 cpv. 1 Costituzione federale (RS 101) e art. 4 cpv. 2 lett. e legge sulla protezione dei dati (RS 235.1), nonché Leitfaden zur deutschen Rechtschreibung, 4. A., 2017, nota marginale 2.28.
14 Cfr. art. 54 seg. del Regolamento del 20 nov. 2006 del Tribunale federale (RU 2006 5635 seg.) e art. 81 della vecchia ordinanza sul personale del Tribunale federale del 27 ago. 2001 (RU 2001 3258).
15 Cfr. FF 2018 3925, 3943 e modifica della legge federale sul Tribunale federale, rapporto per la consultazione, pag. 15.