Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 35 pagine
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Anche i nuovi obblighi di notifica per le persone che addestrano cani da difesa (art. 74 cpv. 2) e per gli organizzatori di addestramenti ed esami di cani da caccia (art. 75 cpv. 6) nonché le autorizzazioni dei recinti per i maiali (art. 75 cpv. 5) comporteranno un certo onere supplementare per le autorità cantonali. Occorre tuttavia prevedere che il numero delle notifiche o delle autorizzazioni resterà entro limiti modesti.
L‟obbligo di trasmettere all‟UFV, di volta in volta, mediante il sistema d‟informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali, oltre alle autorizzazioni, la documentazione completa relativa alla domanda e alla notifica nonché la proposta della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali (art. 145 cpv. 4) non comporta spese supplementari per i Cantoni. Infatti l‟infrastruttura per la trasmissione (sistema elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali) è disponibile; inoltre la documentazione supplementare viene comunque registrata nel sistema.
Per il resto le modifiche proposte per l‟ordinanza non prevedono nell‟immediato un onere supplementare importante dal punto di vista finanziario o del personale. I Comuni non sono direttamente interessati dalle nuove disposizioni.
3. Ripercussioni per l’economia
Per i soggetti di diritto risultano alcuni costi supplementari a causa dei nuovi requisiti previsti in caso di detenzione di struzzi comuni (allegato 2). Alle persone interessate viene tuttavia concesso un periodo transitorio considerevole per soddisfare i requisiti previsti in caso di detenzione di struzzi comuni.
Ulteriori oneri per i soggetti di diritto sono rappresentati dai nuovi obblighi di autorizzazione (art. 101; cfr. spiegazioni alla cifra 2), anche se nella maggior parte dei casi esiste già attualmente un obbligo di notifica per le rispettive attività. Gli oneri supplementari sono esigui se si considera che l‟UFV mette a disposizione i modelli di formulari (art. 101b cpv. 2). L‟obbligo di notifica per le persone che offrono formazioni (art. 204a cpv. 1) comporta soltanto oneri supplementari minimi.
Anche i requisiti di formazione, in parte stabiliti di recente, per il trattamento professionale degli animali (art. 102: in caso di altre forme di accudimento professionale degli animali rispetto a quelle previste nelle pensioni o nei rifugi per animali, per la consegna di animali e per la cura degli unghioni dei bovini e degli zoccoli dei cavalli a titolo professionale) comportano in singoli casi un onere supplementare, che tuttavia sembra sostenibile nell‟ottica dello scopo di protezione assunto dalle norme in vigore.
L‟obbligo di aggiornamento previsto di recente per i direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio (art. 145 cpv. 4; quattro giorni sull‟arco di quattro anni) corrisponde agli obblighi professionali generali, secondo cui occorre sempre tenere aggiornate le conoscenze e le capacità in questo ambito. Gli oneri supplementari sono quindi giustificati.
L‟ulteriore onere previsto per annotare il tempo necessario per il trasporto di animali (art. 152 cpv. 1 lett. e) è esiguo e senz‟altro sostenibile se si considerano gli obblighi generali di diligenza nella guida di veicoli che trasportano beni delicati.
L‟obbligo di notifica (rapporto) in vista della pubblicazione di informazioni sugli esperimenti di animali non dovrebbe comportare alcun onere aggiuntivo per i ricercatori, dal momento che attualmente i dati sono già riportati nella richiesta di autorizzazione e negli annunci prescritti presentati alle autorità cantonali competenti per l‟autorizzazione.
Del resto le modifiche proposte per l‟ordinanza non hanno ripercussioni immediate per l‟economia.