Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 35 pagine
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L‟addestramento dei cani per i servizi di difesa che sono utilizzati presso imprese di sicurezza private è tuttavia necessario, affinché i servizi di sicurezza statali – come ad esempio la polizia – possano impiegarli a scopo di sostegno. Per questo motivo occorre completare adeguatamente l‟articolo 74.
Tuttavia l‟addestramento dei cani per i servizi di difesa è ammesso soltanto se le attività delle imprese di sicurezza private sono effettivamente autorizzate dal diritto cantonale. Tutti i Cantoni della Svizzera romanda hanno aderito al Concordato del 18 ottobre 1996 sulle imprese di sicurezza (di seguito: Concordato). Esso stabilisce regole comuni che definiscono l‟attività delle imprese di sicurezza e del loro personale. Il Concordato statuisce un obbligo di autorizzazione per tutte le attività nell‟ambito della sicurezza. Nove altri Cantoni hanno emanato disposizioni legali inerenti alle imprese di sicurezza private, che analogamente al Concordato fanno dipendere dall‟ottenimento di un‟autorizzazione qualsiasi attività di questo genere. Undici altri Cantoni non prevedono invece un obbligo di autorizzazione4.
È da notare che l‟OPAn disciplina soltanto la formazione di cani da utilizzare presso imprese di sicurezza privata, sempre nell'ottica della protezione degli animali. Tuttavia l‟OPAn non disciplina le esigenze relative all‟impiego di tali cani. L‟attività delle imprese di sicurezza private e dunque l'utilizzo dei loro mezzi sono soggetti alle disposizioni sulla sicurezza pubblica, che sottostà alla sovranità cantonale.
Allo scopo di garantire che le autorità cantonali di esecuzione siano a conoscenza di chi effettua l‟addestramento di cani per i servizi di difesa, le persone e le organizzazioni responsabili dell‟addestramento come cani per i servizi di difesa devono notificarsi agli Uffici cantonali di veterinaria. L‟ulteriore riconoscimento da parte dell‟UFV può quindi essere tralasciato, poiché a causa dell‟obbligo di notifica viene garantito il controllo da parte delle autorità cantonali.
Articolo 74a
Per proteggere gli effettivi di animali da reddito contro gli attacchi dei grandi predatori (soprattutto i lupi), in diverse località del nostro Paese, e in modo del tutto particolare nelle regioni d‟estivazione, entrano in considerazione esclusivamente i cani da protezione del bestiame. Siccome questi cani agiscono in modo autonomo e libero nella sorveglianza dei loro greggi, dal loro impiego risulta un certo potenziale di conflitto con altri fruitori del paesaggio, come ad esempio con altri animali, ma anche con sportivi, ecc. Di conseguenza l‟impiego di questi cani richiede che si adottino determinate misure per controllarli.
Per la protezione dei greggi è permesso addestrare e utilizzare soltanto cani di determinate razze adatte alla protezione del bestiame. Il capoverso 3 accorda all‟UFAM la competenza di emanare disposizioni concernenti l‟idoneità, l‟allevamento, l‟addestramento, la detenzione e l‟impiego di cani da protezione del bestiame. Esse disciplineranno il trattamento dei cani da protezione del bestiame, il loro controllo e la gestione dei rischi dovuti al loro impiego in modo tale da poter ridurre al minimo i conflitti con i cani da protezione del bestiame.
L‟UFAM può riconoscere le organizzazioni che attuano le disposizioni inerenti al trattamento dei cani da protezione del bestiame conformemente alle prescrizioni della Confederazione (cpv. 4).
4 Rapporto del Consiglio federale concernente le ditte militari e di sicurezza private (in risposta al postulato Stähelin 04.3267 del 1° giugno 2004. «Imprese di sicurezza private») del 2 dicembre 2005; p. 662