Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 35 pagine
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Articolo 190 capoverso 1 lettere b e d nonché capoverso 4
Capoverso 1 lettera b: i direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio devono anche essere soggetti all‟obbligo di aggiornamento, come è già prescritto per i responsabili d‟esperimento e le persone che eseguono gli esperimenti.
Capoverso 1 lettera d: il personale che accudisce gli animali impiegato nel commercio specializzato di animali deve essere soggetto all‟obbligo di aggiornamento come i guardiani di animali impiegati nel commercio specializzato di animali.
Capoverso 4: concerne solo il testo francese.
Articolo 191 rubrica e capoversi 1 e 3
In questo caso si tratta di corsi di formazione supplementari in senso lato e non di perfezionamento o di aggiornamento ai sensi della presente ordinanza. La persona in questione ha già la competenza di tenere animali, ma le autorità constatano che vi sono problemi e che quindi occorre seguire un corso di formazione supplementare. Per questo motivo viene utilizzata a tale scopo la nozione di formazione in senso generale.
Articolo 192 capoverso 1 lettere b e c
Concerne solo il testo francese.
Articolo 196 lettera b
Concerne solo il testo francese.
Articolo 199 capoverso 1
Non si rinvia più alle disposizioni generali previste all‟articolo 192, ma alle rispettive disposizioni specifiche. Inoltre per la pubblicazione, conformemente ai rinvii, non viene menzionato soltanto il riconoscimento delle formazioni, ma anche dei perfezionamenti.
Articolo 200 capoversi 1, 4 e 5
Secondo l‟articolo 103 lettera b, per gli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali è necessario un perfezionamento per l‟accudimento degli animali in caso di commercio o pubblicità. Questo perfezionamento è disciplinato nel capitolo 5 dell‟ordinanza sulle formazioni del DFE. Erroneamente, tuttavia, l‟articolo 200 capoverso 1 – contrariamente all‟articolo 199 – prevede soltanto la formazione specialistica non legata a una professione e l‟attestato di competenza. La presente aggiunta permette di adeguare l‟articolo 200 capoverso 1 all‟articolo 199 capoverso 1.
Il capoverso 4 chiarisce che un riconoscimento dell‟UFV può essere revocato se la formazione offerta effettivamente non è conforme alla documentazione che è stata presentata per il riconoscimento o se le disposizioni dell‟OPAn non possono essere rispettate in altro modo. Attualmente manca una base legale esplicita per la revoca del riconoscimento.