Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 35 pagine

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Tabella 6 Lama e alpaca

La superficie minima di 250 m2 per l‟uscita vale per un gruppo fino a 6 capi. La superficie minima deve essere provvista di un rivestimento solido del suolo secondo l‟articolo 57: a causa delle attuali prescrizioni menzionate nella tabella 6, ne risultano però superfici esageratamente vaste se nella tabella rimane l‟aggiunta “per animale” (per 6 capi sono già 1500 m2, il che non sarebbe autorizzato neanche nella zona agricola secondo la LPT).

Tabella 8

In tutta la tabella 8, comprese le osservazioni sulla tabella 8, il termine grande viene sostituito da lungo. Ciò consente di fare chiarezza nell‟applicazione. Nell‟esecuzione, tuttavia, questa modifica non comporta alcun cambiamento.

L‟osservazione b) sulla tabella 8 viene adeguata nella versione italiana. D‟ora in poi viene utilizzato il termine parco invece dell‟attuale termine recinto. Questo adeguamento puramente linguistico non influisce affatto sull‟interpretazione e sull‟esecuzione per quanto riguarda la tabella 8.

Osservazione preliminare A

La limitazione del requisito minimo ai pesci ornamentali di oltre 20 cm non è oggettivamente logica e ha dato adito a parecchie richieste di ulteriori informazioni. Per contro occorre esigere espressamente che tutti gli acquari siano allestiti dotandoli di una protezione visiva parziale (p. es. piante acquatiche) e di possibilità di ritirarsi per i pesci. Per questo motivo l‟attuale requisito particolare 1) viene completato e inserito nell‟osservazione preliminare A.

Osservazione preliminare B

L‟attuale requisito particolare 2) viene inserito nelle osservazioni preliminari sulla tabella 8 come prescrizione di detenzione generalmente valida.

Osservazione preliminare C

La qualità dell‟acqua deve essere adeguata alle esigenze dei pesci. Il tenore massimo di nitrato non può superare 200 mg/l.

I valori stabiliti nella direttiva sono ripresi quali requisiti minimi nell‟ordinanza sulla protezione degli animali allo scopo di attuare le raccomandazioni del Consiglio d‟Europa.

Il tenore di nitrato è un indicatore della qualità dell‟acqua e dell‟igiene degli acquari in generale. Il tenore massimo consentito per la detenzione e il trasporto di pesci commestibili e da ripopolamento di cui alla tabella 7 è valido come valore limite anche per i pesci da acquario: in caso di superamento di tale valore occorre quindi attendersi effetti negativi sui pesci. Il valore limite può essere rispettato se si prevede un ricambio sufficiente dell‟acqua.

Osservazione c)

Gli acquari con una lunghezza laterale inferiore a 15 cm, i cosiddetti acquari con cornice, sono inadeguati alla cura dei pesci. Infatti l‟accessibilità per effettuare la manutenzione dell‟ambiente circostante e la cura dei pesci è limitata. Dalla revisione nel 2008 è stato proposto a più riprese di stabilire una lunghezza laterale minima per gli acquari.