Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 35 pagine

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Affinché sia possibile verificare la durata massima di sei ore prevista per il trasporto, stabilita all‟articolo 15 LPAn, nel luogo di destinazione degli animali, è importante disporre della documentazione del tempo impiegato per il trasporto, in particolare in caso di trasporti effettuati in diverse tappe o da parecchi autisti. Il trasportatore dell‟ultima tappa non può sapere da quanto tempo i singoli animali erano già in viaggio prima di essere caricati sul suo veicolo. Tuttavia egli è responsabile nel caso in cui la durata massima di sei ore del trasporto viene superata. Una verifica ricostruibile in qualsiasi momento della durata complessiva del trasporto è possibile soltanto se la durata delle singole tappe del viaggio è stata annotata per iscritto.

Articolo 152a

Questa disposizione disciplina in quali casi il calcolo della durata del trasporto inizia di nuovo (cfr. spiegazioni relative all‟art. 152).

Articolo 159 capoversi 1 e 1bis

L‟articolo 159 capoverso 1 viene completato nel senso che, per il carico e lo scarico di animali da reddito e di cavalli, non è necessaria una rampa se il gradino che gli animali devono superare non è più alto di 25 cm. In tal modo si tiene conto dello sviluppo dei veicoli per il trasporto di animali, dotati di un ponte di carico abbassabile, o dei veicoli costruiti bassi per trasportare i cavalli. Se il gradino misura meno di 25 cm e se quindi non si utilizza una rampa, gli animali devono poterlo superare camminando girati in avanti al momento del carico e dello scarico.

Articolo 160 capoversi 1 e 7

Capoverso 1

D‟ora in poi per legare i cavalli è vietato utilizzare, oltre alle cavezze di corda, anche le cavezze annodate e le briglie. Si tratta di un adeguamento necessario, poiché questi metodi in determinate circostanze possono anche provocare dolori agli animali.

Le cavezze annodate, molto diffuse, e le briglie permettono di controllare facilmente i cavalli a causa della pressione esercitata su alcuni punti sensibili della testa (nervi, muso). Durante il trasporto ciò può d‟altronde provocare inutili dolori, soprattutto in caso di perdita dell‟equilibrio da parte dell‟animale.

Capoverso 7

Per il trasporto di rane è praticamente impossibile evitare che esse si ammassino e quindi si trovino ammucchiate l‟una sull‟altra. Durante il controllo delle partite d‟importazione l‟ulteriore trasporto dovrebbe essere bloccato al posto d‟ispezione frontaliero e si dovrebbe predisporre il trasferimento delle rane. In parecchi casi la soluzione più rispettosa degli animali consiste nell‟effettuare immediatamente il trasporto nel luogo di destinazione e nello scaricarli senza indugio facendoli uscire dalle casse usate per il trasporto. Per questo motivo occorre formulare in modo più flessibile la disposizione prevista all‟articolo 160 capoverso 7.