Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 35 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo
Articolo 222 capoverso 4
Mediante l‟aggiunta „per tale cane“ la disposizione viene limitata unicamente al cane che la persona in questione deteneva già il 1° settembre 2008. Nella versione francese, inoltre, la nozione di “attestato di competenza” viene adeguata conformemente all‟articolo 192 capoverso 1 lettera c.
Articolo 225a
Questo articolo prevede le disposizioni transitorie relative alla presente modifica dell‟OPAn.
Per stabilire i periodi transitori si presuppone un‟entrata in vigore delle disposizioni modificate a partire dal 1° gennaio 2014.
Capoverso 1
I nuovi requisiti riguardanti la detenzione di struzzi comuni (allegato 2 tabella 2) devono essere soddisfatti dalle detenzioni di animali autorizzate secondo il diritto previgente fino al 1° gennaio 2024.
Capoverso 2
Le aree d‟uscita dotate di recinti elettrici devono essere conformi ai nuovi requisiti a partire dal 1° gennaio 2015.
Capoverso 3
Le persone notificate secondo il diritto previgente devono disporre di un‟autorizzazione equivalente fino al 1° gennaio 2017. Questo disciplinamento dovrebbe preservare le autorità cantonali dal rischio di essere sommerse dalle domande delle persone notificate finora. In tal modo esse possono creare le strutture di esecuzione necessarie all‟istituzione della procedura di autorizzazione. Il numero delle nuove domande resterà invece entro certi limiti.
Capoverso 4
I nuovi requisiti per la formazione del personale che accudisce gli animali nelle pensioni o nei rifugi, in caso di altre forme di accudimento professionale di animali, per la consegna di un numero di animali maggiore di quello stabilito all‟articolo 101 capoverso 1 lettera c nonché per la cura degli unghioni dei bovini e degli zoccoli dei cavalli a titolo professionale devono essere soddisfatti fino al 1° gennaio 2017.
Capoverso 5
La disposizione transitoria in vigore non ha ancora potuto essere attuata nella pratica. Si è stabilito che d‟ora in poi il 1° settembre 2010 sarà considerato quale giorno di riferimento: per i ripiani dei veicoli per il trasporto di animali che erano in circolazione il 1° settembre 2010 viene concesso, d‟ora in poi, un periodo transitorio di 10 anni. I ripiani di tali veicoli che sono stati messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° settembre 2010 devono essere costruiti conformemente alla legislazione sulla protezione degli animali in vigore. A partire dal 1° settembre 2020 tutti i compartimenti dei veicoli per il trasporto devono essere conformi alle altezze minime previste per il trasporto della rispettiva specie animale secondo la legislazione sulla protezione degli animali in vigore. Eventualmente è possibile utilizzare tali ripiani per il trasporto di un‟altra specie animale nella misura in cui le altezze minime previste