Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 35 pagine
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IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche proposte sono conformi agli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare alle disposizioni menzionate all‟allegato 11 (allegato veterinario) dell‟Accordo agricolo (RS 0.916.026.81). La protezione degli animali non è parte integrante di questo allegato veterinario, ad eccezione dell‟ambito limitato dei trasporti internazionali di animali, rilevanti dal punto di vista commerciale. A tale proposito la Svizzera si è impegnata ad applicare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1/20056 sulla protezione degli animali durante il trasporto nel commercio tra la Svizzera e l‟UE nonché nelle importazioni da paesi terzi. Le modifiche proposte per l‟OPAn non hanno alcun influsso su queste prescrizioni.
Complessivamente l‟OPAn è compatibile con le disposizioni più importanti dell‟Unione europea e anche le modifiche proposte per questa ordinanza sono completamente conformi alle disposizioni rilevanti dell‟UE in materia di protezione degli animali. Occorre infine precisare che la legislazione svizzera in materia di protezione degli animali in generale è più severa, più completa e più dettagliata rispetto alle disposizioni dell‟Unione europea.
6 Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97; GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1