Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 35 pagine

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Requisiti particolari 1) e 2)

La tabella 8 è difficile da leggere e da interpretare. Le condizioni menzionate finora nei requisiti particolari hanno una validità generale e vanno piuttosto elencate nelle osservazioni preliminari.

Allegato 4

Tabella 3

Il fabbisogno di spazio minimo per il trasporto di volatili è definito secondo il peso. Si tratta di una prescrizione che vale per tutti gli animali, indipendentemente dalla loro età. La maggior parte degli animali che vengono trasportati vivi sono polli da ingrasso, che non fanno parte degli animali adulti. Nel titolo dell‟intestazione della tabella viene stralciata la limitazione agli animali adulti, affinché il requisito minimo acquisisca validità per tutti i trasporti di volatili.

Il limite della categoria di peso di 1,6 kg non corrisponde ai limiti usuali in Svizzera per le categorie di peso. Spesso nello stesso gruppo di animali trasportati si trovano animali più pesanti e più leggeri: ciò rende disagevole il fatto di stabilire il fabbisogno di spazio minimo per tale gruppo di animali. Questo problema viene evitato introducendo il limite per categorie di peso proposto di recente.

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione

Per l‟UFV le presenti modifiche dell‟ordinanza comportano alcune spese aggiuntive per quanto riguarda l‟emanazione delle rispettive disposizioni d„esecuzione, che tuttavia possono essere gestite utilizzando le risorse a disposizione dell‟UFV.

Per il resto le modifiche proposte per l‟ordinanza non prevedono nell‟immediato un onere supplementare dal punto di vista finanziario o del personale.

2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

I Cantoni devono istituire nuove procedure di autorizzazione per le pensioni o i rifugi per animali, per i servizi di accudimento degli animali a titolo professionale, per la cessione di animali, per l‟allevamento o la detenzione a titolo professionale di animali da compagnia o cani da lavoro nonché per effettuare a titolo professionale la cura degli unghioni dei bovini e degli zoccoli dei cavalli senza una formazione specialistica professionale (art. 101).

Un‟ulteriore novità consiste nell‟obbligo di notifica per le persone che offrono ai detentori di animali formazioni sulla detenzione e sul trattamento degli animali (art. 204a cpv. 1).

Nell‟istituzione di queste nuove procedure di notifica e di autorizzazione alcuni Cantoni possono ricorrere in parte a strutture esistenti (notifiche previste finora) e in parte devono ancora crearle. Tuttavia l‟UFV metterà a disposizione i relativi modelli di formulari (art. 101b e art. 204a cpv. 2). Il numero delle autorizzazioni e delle notifiche varierà entro limiti ragionevoli. Le nuove procedure di notifica e di autorizzazione vengono introdotte, tra l‟altro, su proposta di alcuni Cantoni che mirano a ottenere una maggiore efficacia nell‟ambito dell‟esecuzione.